Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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Art. 16

Nessuna osservazione.

Art. 17

UPSC fa notare che la conservazione dei certificati sanitari per tre anni ha un senso solo per gli animali importati. Si può infatti partire dal presupposto che i prodotti animali saranno consumati entro un più breve termine.

Art. 18 a art. 20

SG, LU, ZG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, ZH, AR, AI, NW, ZG, FR, SH, JU, SO, GR, TG, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che per quel che riguarda le responsabilità nell’importazione, nel transito e nell’esportazione di animali e prodotti animali viene statuito in modo solo molto generale chi sia responsabile di cosa. Viene proposto che le responsabilità delle persone e aziende coinvolte vengano definite più precisamente.

Art. 21 e art. 22

Nessuna osservazione.

Art. 23

Cpv. 2 lett. b:

SG, LU, ZG, BS, GR, SO, TG, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, LdU, OW, GL, SZ, LU, FR, SH, TVL, VSKT-RC e ASVC chiedono che l’esportazione di farine animali e altri sottoprodotti di origine animale conservabili sia resa indipendente dalla presenza di una garanzia di smercio in Svizzera. Di conseguenza, la lettera b andrebbe completata con la precisazione «...fatta eccezione per i prodotti conservabili sottoposti a sterilizzazione a pressione».

Art. 24 e art. 25

Nessuna osservazione.

Art. 26

GVFI richiede che il testo riguardante le sostanze per aumentare le prestazioni degli animali sia omologato all’art. 2 cpv. 4 lett. a n. 1 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr), anch’essa attualmente in revisione.

Art. 27

Cpv. 1 lett. c:

ZH e SH ritengono il testo fuorviante e propongono dunque la precisazione: «...dalla Svizzera verso l’estero».

Art. 28

Nessuna osservazione.