Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 22
Nessuna osservazione.
Art. 23
Cpv. 2 lett. a:
Bell fa notare che i locali per il ricovero di animali vivi nel caso del pollame sono un punto delicato. È importante prestare attenzione a una chiara separazione dal punto di vista igienico, al fine di evitare contaminazioni. Bell propone dunque di integrare nel capoverso che nel ricovero degli animali debba essere prestata attenzione a un’igiene impeccabile e alla formazione dei collaboratori, al fine di evitare contaminazioni incrociate e contagi degli animali in questi locali.
Art. 24 e art. 25
Nessuna osservazione.
Art. 26
Cpv. 1:
AG e TI rimandano alla loro osservazione sull’art. 3; chiedono dunque che un’azienda di destinazione debba sì ritirare la partita all’aeroporto, senza però doverla forzatamente trasportare nella propria sede fisica bensì potendo consegnare la merce direttamente ad altre aziende.
Art. 27
ASTAG e ASNB ritengono il termine tedesco «Begleitdokumente» fuorviante perché potrebbe essere confuso con il Begleitdokument necessario per il traffico di animali. Richiedono perciò una nuova formulazione del termine.
Art. 28
Cpv. 1:
FR fa notare che il termine «quarantena» utilizzato in questo capoverso non è ancora stato definito nel contesto di questa ordinanza.
Cpv. 2:
FR, TI, SG, ZG, SH, TG, UR, BL, BE, AR, AI, BS, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, JU, GE TVL, VSKT-RC e ASVC ritengono ambigua l’attuale formulazione. Sono state inoltrate diverse proposte per una nuova formulazione.
Art. 29
Cpv. 1:
FR, SG, ZG, SO, BS SH, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, JU, NE, GR, TVL, VSKT-RC e ASVC rimandano all’osservazione sull’art. 7 e propongono di sostituire il termine tedesco «Zulassung» con il termine «Bewilligung».
Cpv. 2:
FR è soddisfatto che nel contesto di questo articolo vengano espressamente citati i palmipedi.