Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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Art. 81

Cpv. 2:

VD propone, analogamente alle osservazioni sull’art. 55 cpv. 3, che le partite respinte che non possono essere rispedite immediatamente vengano bloccate dall’Amministrazione doganale fino alla decisione dell’autorità cantonale competente.

Art. 82

AG, SG, ZG, BS, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, ZH, TI, FR, TVL, VSKT-RC e ASVC fanno notare che le disposizioni proposte per il traffico turistico si applicano solo ai prodotti animali ma non agli animali. Poiché però anche nel traffico turistico vengono importati animali non conformi alle condizioni di importazione, si dovrebbero prevedere in questo articolo anche le misure corrispondenti a questo caso.

Art. 83

Nessuna osservazione.

Art. 84

AG, FR, NE, SG, ZG, SH, GR, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, BS, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TI, TVL, VSKT-RC e ASVC richiedono che le notifiche e misure in caso di importazione illegale elencate in questo articolo vengano strutturate più chiaramente e siano elencate in modo concorde nelle tre ordinanze (OITE-PE, OITE-UE, OITEAc).

Inoltre, l’obbligo espresso nel cpv. 2 per i Cantoni di sequestrare tutti gli animali importati illegalmente non è commisurato al rischio effettivo.

Oltre a ciò viene richiesto un obbligo di informazione per l’Amministrazione delle dogane nei confronti delle autorità cantonali, analogamente a quello proposto nei confronti del servizio veterinario di confine (cfr. art. 94).

VD richiede (analogamente alle osservazioni sugli art. 81 e art. 55) che l’Amministrazione doganale blocchi anche le partite importate illegalmente.

Cpv. 3:

UPSC, temendo uno spreco di alimenti, si oppone all’eliminazione obbligatoria di prodotti animali importati illegalmente: fin tanto che i prodotti animali in questione non rappresentano un pericolo per la salute umana e animale, dovrebbe esserci la possibilità che i prodotti importati illegalmente vengano venduti con una nuova dichiarazione. Per evitare sprechi di alimenti, va presa in conto una divergenza dalle disposizioni dell’UE in materia, con l’obbligo di utilizzo unicamente in Svizzera. Al fine di evitare incentivi inopportuni, l’UPSC propone di infliggere sanzioni fino a un massimo del 60% del valore della merce.

AG, FR e TI chiedono anch’essi eccezioni all’obbligo di eliminazione. Nel caso di prodotti per i quali l’importatore può provare che la sicurezza alimentare non è compromessa, l’autorità cantonale competente deve poter prescindere dall’eliminazione e ordinare altre misure adeguate.

Art. 85

AG, SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, GR, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, TVL, VSKT-RC e ASVC criticano il fatto che debba essere lasciato ai Cantoni di decidere se una quarantena debba avvenire in una stazione di quarantena riconosciuta dall’USAV oppure in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti dell’art. 67 OFE. Poiché tali rischi epizootici concernono l’intera Svizzera, deve essere l’USAV a determinare in quali casi sia necessaria