Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine
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Art. 30
VKMB, FRC e SKS osservano che, in caso di un divieto di importazione della carne proveniente da animali che sono eventualmente stati trattati con promotori delle prestazioni, anche questo articolo sarebbe superfluo.
Art. 31
SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, NW, OW, SZ, GL, LdU, AR, AI, FR, GR, LU, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC segnalano che nell’ulteriore trasformazione della selvaggina di pelo con la pelle e della selvaggina di piuma non spennata non devono essere osservate unicamente le disposizioni dell’OMCC bensì anche le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Inoltre richiedono che il termine «azienda di destinazione» venga sostituito con «macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina», essendo questa la nuova formulazione ai sensi dell’OMCC.
Art. 32
Nessuna osservazione.
Art. 33
Cpv. 1
UPSC critica il fatto che l’obbligo di informazione per gli importatori nei confronti delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione vada troppo oltre, coprendo in parte compiti che sarebbero delle autorità competenti.
Art. 34
Nessuna osservazione.
Art. 35
Cpv. 4
FR, SG, ZG, SH, SO, TG, UR, BL, BE, ZH, AR, AI, NW, OW, SZ, GL, LdU, LU, BS, GR, TI, JU, TVL, VSKT-RC e ASVC osservano che, secondo la loro valutazione, le imprese che prestano servizi di sdoganamento trasportano animali a titolo professionale e dovrebbero dunque sottostare alle disposizioni per il trasporto della legislazione in materia di protezione degli animali. Poiché si tratta di trasporti internazionali, è anche richiesta un’autorizzazione di cui all’art. 170 OPAn. Di conseguenza viene richiesto che nell’art. 35 venga inserito un riferimento diretto alla legislazione in materia di protezione degli animali. La direttiva per la quale i collaboratori delle imprese che prestano servizi di sdoganamento, che hanno a che fare con gli animali, debbano ora essere sotto la sorveglianza di guardiani di animali viene generalmente salutata positivamente da queste istituzioni; ciò non di meno si chiede che il riferimento alla legislazione in materia di protezione degli animali venga verificato e che venga elaborata una formulazione più concreta e pregnante. Dovrebbe per lo meno essere stabilito anche un programma di istruzione e sorveglianza per il settore degli animali.
Aeroporto di Zurigo fa notare che interpreta la richiesta nel senso che non deve necessariamente essere sempre presente un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità. In caso contrario richiede che, sia quando gli animali sono condotti al servizio veterinario di confine sia per le cure, non debba essere sempre presente sul posto un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità ma che sia sufficiente che un guardiano di animali titolare di un attestato federale di capacità rivesta una generale funzione di sorveglianza.