Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

UPSC richiede la definizione del termine «consumo privato» che chiarisca quale cerchia di persone esso comprenda.

FR richiede di includere e definire i termini «quarantena» e «sorveglianza veterinaria ufficiale».

Bell chiede che, nella versione tedesca dell’ordinanza, per il termine «ovuli» al posto del termine «Eizelle» venga impiegata l’espressione di uso più comune «Eier».

SG, ZG, SH, UR, BL, GR, BE, SO, AR, AI, BS, OW, SZ, OW, NW, GL, LdU, LU, TG, ZH, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono che la definizione di sottoprodotti di origine animale venga omologata a quella presente nell’OESA.

Art. 4

Cpv. 1:

PSA, VKMB e FRC richiedono che in questo capoverso si rinvii esplicitamente alle disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali, al fine di evitare che vengano importati, all’insaputa dei consumatori, prodotti derivanti da produzioni (detenzione, trasporto, macellazione) non conformi alla protezione degli animali che non rispettano in alcun modo le disposizioni svizzere in materia.

Cpv. 2:

PSA e VKMB criticano la limitazione delle ulteriori garanzie a bovini, suini e gallinacci. Ritengono che i requisiti in materia di salute e protezione degli animali siano da garantire anche per le specie animali importate qui non elencate.

Cpv. 3:

Proviande, LOBAG, USC e UPSC reputano ragionevole la possibilità di stabilire condizioni d’importazione concernenti le epizoozie, le norme di protezione degli animali e l’igiene delle derrate alimentari per animali e prodotti animali per cui l’UE non prevede condizioni d’importazione armonizzate. Nelle possibili analisi dei rischi nei Paesi di provenienza deve essere rispettato il principio di proporzionalità, cosa che appare garantita dalla formulazione con il «può».

Bell richiede lo stralcio del capoverso sulle eventuali ispezioni necessarie nel Paese di provenienza, poiché è dell’opinione che tali ispezioni sarebbero di fatto impossibili e che la Svizzera non avrebbe nessun potere direttivo nei confronti delle aziende ispezionate.

Art. 5

Nessuna osservazione.

Art. 6

AG fa valere che con l’attuale formulazione l’importazione di leproidi e api da parte di privati è di fatto esclusa, poiché questi difficilmente possono essere considerati aziende di destinazione autorizzate.

SG, SO, BL, AR, AI, NW, GL, LdU, UR, OW, SZ, LU, TG, BE, ZH, NE, GR, FR, JU e LOBAG fanno notare che il termine «azienda riconosciuta» non è fissato nella legislazione svizzera e che al suo posto dovrebbe essere utilizzato il termine «azienda autorizzata» oppure «azienda registrata».

Art. 7

SG, ZG, SH, UR, BS, BL, SO, TG, AR, AI, GL, LdU, LU, BE, ZH, NE, GR, OW, SZ, VSKT-RC, ASVC, TVL e LOBAG osservano che al posto del termine tedesco «spezifische Zulassung»