Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine

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Bell chiede che, nella versione tedesca dell’ordinanza, per il termine «ovuli» al posto del termine «Eizelle» venga impiegata l’espressione di uso più comune «Eier».

SG, ZG, SH, UR, BL, GR, BE, SO, AR, AI, BS, OW, SZ, OW, NW, GL, LdU, LU, TG, ZH, FR, NE, TI, JU, ASVC, VSKT-RC e TVL richiedono che la definizione di sottoprodotti di origine animale venga omologata a quella presente nell’OESA.

Micarna richiede una definizione più precisa del termine prodotti animali, per quel che riguarda fieno e paglia.

Art. 4

Cpv. 2

UPSC, Proviande, USC, ASNB e LOBAG criticano che lo stabilire da parte del DFI dei testi normativi pertinenti dell’UE non è sufficiente, ma che questi siano da formulare in testi normativi svizzeri.

Art. 5

Proviande, UPSC, USC e LOBAG fanno notare che è irritante il fatto che per le derrate alimentari di origine animale importate nel traffico turistico e destinate esclusivamente al consumo privato non siano necessari certificati sanitari, pur riconoscendo che per motivi di proporzionalità e di applicazione nella pratica la disposizione proposta risulta comprensibile.

ASTAG e ASNB criticano le agevolazioni nell’ambito dell’importazione per il consumo privato. Sotto l’aspetto del rischio sanitario epizootico non c’è nessuna differenza rispetto alle importazioni commerciali e quindi i due tipi di importazione dovrebbero essere trattati allo stesso modo.

ASTAG e ASNB ritengono il termine tedesco «Begleitdokumente» fuorviante perché potrebbe essere confuso con il Begleitdokument necessario per il traffico di animali. Richiedono perciò una nuova formulazione del termine.

Cpv. 2:

PSA e VKMB richiedono che nel cpv. 2 si rinvii esplicitamente alle disposizioni svizzere in materia di protezione degli animali, al fine di evitare che vengano importati, all’insaputa dei consumatori, prodotti derivanti da produzioni (detenzione, trasporto, macellazione) non conformi alla protezione degli animali che non rispettano in alcun modo le disposizioni svizzere in materia.

PSA e VKMB criticano la limitazione delle ulteriori garanzie a bovini, suini e gallinacci. Ritengono che i requisiti in materia di salute e protezione degli animali siano da garantire anche per le specie animali importate qui non elencate.

Art. 6 e 7

Nessuna osservazione.

Art. 8

Proviande, UPSC, USC e LOBAG fanno notare che il nuovo obbligo di registrazione in TRACES per le aziende di destinazione porterà a maggiori costi che vanno messi in relazione con il beneficio della rintracciabilità cui mira questa disposizione.

JU segnala che qui c’è stata confusione sulle persone da registrare e i loro diritti d’accesso all’applicazione. Per quanto noto a JU, solo gli organi esecutivi hanno accesso a TRACES.