Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 27 pagine
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Art. 3
Nessuna osservazione.
Art. 4
AG, SG, LdU, OW, GL, SZ, BL, BS, BE, AR, AI, ZG, ZH, TI, FR, SH, JU, SO, GR, NW, LU, TG, ASVC, VSKT-RC e TVL chiedono se il termine «indenne da» comprenda anche l’assenza di anticorpi contro la malattia in questione. Su questo punto la disposizione dovrebbe essere precisata.
PSA chiede che si esigano garanzie supplementari non solo per l’importazione degli animali da reddito di cui alle lett. a-c ma anche per l’importazione di tutte le specie di animali da reddito, al fine di non mettere in pericolo l’eccellente stato di salute animale raggiunto in Svizzera grazie a grandi sforzi e impegno. Per lo meno si dovrebbe introdurre una riserva per la quale il Consiglio federale può, se necessario, aggiungere altre epizoozie/malattie. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla protezione degli animali nell’allevamento (divieto degli allevamenti estremi), si pone inoltre la domanda di come la Svizzera si ponga nei confronti dell’importazione di animali da reddito appartenenti a razze, ibridi o linee derivati da allevamenti estremi (p. es. doppia muscolatura, Blu belga). Dal punto di vista della protezione degli animali, queste importazioni sarebbero da vietare. Anche l’importazione di rane vive dovrebbe essere vietata, perché il trasporto e l’uccisione (anche in Svizzera) comportano grosse sofferenze per gli animali e inoltre sussiste il pericolo di importare malattie che metterebbero a rischio la sopravvivenza degli anfibi indigeni. Inoltre, andrebbe vietata anche l’importazione dei prodotti animali per la cui produzione gli animali sono stati esposti a grandi sofferenze. Come esempi vengono citati il foie gras e le cosce di rana.
Bell fa notare che in molti Paesi gli animali vengono vaccinati contro la malattia di Newcastle e che in parte ciò è addirittura prescritto dalla legge. Finora è stato possibile importare soprattutto uova da cova da tali Paesi, se nell’azienda di origine non era stato impiegato nessun vaccino vivo durante almeno 60 giorni. Ciò dovrebbe essere garantito anche con le nuove ordinanze, visto che in caso contrario non sarebbe più possibile un rifornimento di uova da cova.
Art. 5
UPSC chiede che le misure volte a impedire la propagazione di un’epizoozia non vengano attualizzate solo nell’allegato 3 ma siano da comunicare anche agli ambienti che ne sono interessati.
Art. 6
Nessuna osservazione.
Allegato 1 (art. 2)
UPSC, Proviande, USC e LOBAG fanno notare che il citare i testi normativi pertinenti dell’UE non è sufficiente e che questi devono essere redatti come testi normativi svizzeri.