Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
I Cantoni NW, SG, SZ e ZG ricordano che la concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni va di pari passo con una certa imponderabilità. Per i Cantoni SG e ZG la cosa è inevitabile, quando come ora si affrontano territori sconosciuti. Il Cantone JU chiede che gli aspetti pratici di questo nuovo strumento vengano regolamentati e che si definisca quello che è un processo in divenire. Anche il Cantone FR è d'accordo nel dire che l'attuazione di questo tipo di scambio è legato a incertezze.
ODAGE chiede che venga definito un quadro normativo chiaro per lo scambio spontaneo di informazioni. Il Cantone JU approva l'intenzione del Consiglio federale di concretizzare il processo con un'ordinanza, creando così le premesse per poter reagire velocemente alle pratiche di altri Paesi e fare segnalazioni a Paesi che garantiscono un'effettiva reciprocità. Per il Cantone BE è opportuno che vengano formulati con la massima precisione possibile i criteri per la segnalazione spontanea, così da garantire una prassi unitaria e giuridicamente paritaria sull'intero territorio nazionale. La FER ricorda che lo scambio spontaneo di informazioni è qualcosa di nuovo per la Svizzera e che quindi è essenziale precisarne con la massima esattezza le modalità di applicazione. Gli obblighi derivanti dallo scambio spontaneo di informazioni vanno definiti in maniera dettagliata e precisa, e soprattutto restrittiva, secondo l'ASG. È importante che vengano stabilite delle linee guida chiare. Le indagini indiscriminate su persone e imprese in Svizzera devono essere conseguentemente vietate. SwissHoldings chiede in particolare di evitare, in sede di attuazione, di applicare uno «Swiss Finish», che finirebbe col minare la fiducia delle imprese nel fisco svizzero e col causare un inutile danno d'immagine alla piazza economica svizzera.
La CDCF e i Cantoni AI, AR, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH sono favorevoli al coinvolgimento dei Cantoni in questo processo.
I Cantoni AR, SG, SH, SZ, TG, VS e ZG suggeriscono di predisporre degli esempi di riferimento per i vari casi che possono presentarsi, che aiutino ad orientarsi durante la fase iniziale. Per il Cantone BE, perché le procedure di attuazione siano funzionali è necessario limitare lo scambio spontaneo di informazioni ai casi che presentano una certa rilevanza pratica. Il Cantone TI in particolare vuole che lo scambio spontaneo di informazioni venga utilizzato in riferimento al reddito di imprenditori indipendenti e di lavoratori distaccati (i cosiddetti padroncini) che prestano i loro servizi in un altro Paese.
I Cantoni AR, BL, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VD e ZG rilevano che la definizione che dello scambio spontaneo di informazioni viene data nella Convenzione sull'assistenza amministrativa non dice nulla in merito alla rilevanza materiale (in termini d'importo) che ogni singolo caso deve presentare affinché si giustifichi una segnalazione spontanea e sottolineano l'importanza di chiarire questo aspetto o comunque di fissare un importo minimo in sede di attuazione pratica.
EXPERTsuisse sottolinea che l'attuazione dello scambio spontaneo di informazioni non deve prescindere dalla salvaguardia del principio di sussidiarietà. Concretamente, la Svizzera dovrebbe intrattenere uno scambio spontaneo di informazioni solo se è ipotizzabile che l'altro Paese coinvolto non sia in grado di acquisire autonomamente dette informazioni (sempre che negli sforzi fatti ai fini dell'accertamento l'altro Paese dia corso a tutte le misure opportune).
Secondo il parere dell'ASG si dovrà tener conto, con maggiore coerenza di quanto fatto finora, dei diritti delle persone incriminate così come riconosciuti loro dalla Costituzione federale (Cost.)2 e dalla Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Poiché lo scambio spontaneo di informazioni
2 RS 101
3 RS 0.101