Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

ODAGE vorrebbe che per gli utili di capitale l'assistenza amministrativa venisse fornita solo se si tratta di utili imponibili anche in Svizzera.

ASIP approva il fatto che i contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) non rientrino nel campo di applicazione, perché di fatto non si tratta di imposte.

L'AS critica le riserve che riguardano il campo di applicazione, in quanto servirebbero solo a fornire una linea orientativa su quali imposte siano applicabili per la Svizzera. Il rischio sarebbe però quello di escludere categorie di imposte di estrema importanza per i Paesi in via di sviluppo. Dal punto di vista delle politiche di sviluppo è un elemento di cui non si può non tener conto.

c) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti

o multe (Art. 30 par. 1 lett. b)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche la FTAF, il Cantone TI, SIC Svizzera, ODAGE e l'ASG approvano espressamente l'esclusione dell'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe. Secondo il Cantone NE l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe non riveste alcuna utilità e grava esageratamente sulle risorse cantonali rispetto alle reali esigenze. Secondo il Cantone BL non va istituito alcun obbligo di dare esecuzione sul territorio svizzero a decisioni prese da Paesi esteri in materia di imposte. Per il Cantone GE le autorità fiscali svizzere non devono diventare l'agenzia di riscossione delle imposte per conto degli Stati esteri. Per ODAGE è importante che vengano chiariti eventuali dubbi riguardo all'esclusione dell'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe, perché la Svizzera non dispone di alcuno strumento per verificare se nello Stato che vuole recuperare un credito fiscale in Svizzera vengono rispettati i diritti

dell'uomo. La tradizione umanitaria esige che la Svizzera si astenga sempre e comunque dall'accettare tali richieste.

L'AS sostiene invece che solo i Paesi che sono notoriamente oasi fiscali formulerebbero questa riserva. La Svizzera, non fosse che per motivi di buona reputazione, dovrebbe evitare di mettersi tra questi. Travail Suisse vuole che l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe venga ammessa per i contributi obbligatori della sicurezza sociale e le imposte di altre categorie di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punti ii. e iii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa, purché vengano cancellate le relative riserve riguardo al campo di applicazione.

d) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa per crediti fiscali esistenti (Art.

30 par. 1 lett. c)

L'ASG suggerisce di formulare questa riserva al fine di prevenire eventuali problemi riguardo all'efficacia delle riserve. Anche ODAGE raccomanda di formulare questa riserva per motivi di prudenza, ricordando che 18 Stati hanno comunque formulato questa riserva pur avendo escluso l'assistenza amministrativa in materia di recupero di crediti o multe.

e) Riserva riguardante l'assistenza amministrativa in materia di notifica di docu-

menti (Art. 30 par. 1 lett. d)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche l'AS, il Cantone TI, SIC Svizzera, ODAGE, l'ABG e l'ASG si dichiarano espressamente in favore di questa riserva.