Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
del Consiglio federale in materia di assistenza amministrativa formulata nel 2009. In particolare costringerebbe la Svizzera ad accordare assistenza amministrativa all'Italia per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2014 e non solo a decorrere dal febbraio 2015, data della firma del protocollo modifica della CDI. Non è chiaro inoltre se questa normativa si applica anche allo scambio spontaneo di informazioni o solo a quello su domanda. ODAGE ritiene che questa disposizione non abbia praticamente alcuna utilità per la Svizzera. Gli ostacoli per un procedimento penale in Svizzera sarebbero grandi, per cui solo in pochi casi una domanda da parte della Svizzera andrebbe a soddisfare i requisiti. Molti altri Stati, per contro, si troverebbero ad affrontare ostacoli minori, potendo così approfittare di questa disposizione. Neanche limitare la disposizione servirebbe per escludere totalmente la retroattività. E questo sarebbe preoccupante in uno Stato di diritto, perché verrebbero violati molti dei principi giuridici validi in Svizzera. Inoltre la retroattività costituirebbe un precedente che potrebbe giustificare una maggiore pressione sia interna che esterna in favore dell'applicazione del diritto con effetto retroattivo.
4.2. Pareri sul decreto federale
Articolo 1 capoverso 3
L'UBCS e l'usam vogliono modificare questa disposizione in modo da formulare una riserva in merito alla notifica diretta a mezzo posta pur garantendo l'assistenza amministrativa in materia di notifica (cfr. 4.1.2 e. e f.).
L'ASG vorrebbe escludere tutto ciò che è consentito e chiede la seguente modifica:
«1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per quanto concerne le im-
poste secondo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii-iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa.»
Andrebbe inoltre esclusa, secondo l'ASG, la notifica diretta a mezzo posta (cfr. 4.1.2 f.). È richiesta la seguente integrazione:
«3. Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assi-
stenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di
documenti secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. La
Svizzera non consente neanche che documenti vengano notificati a mezzo posta secondo l'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.»
L'ASG chiede inoltre anche la seguente integrazione (cfr. 4.1.1 d.):
«3. La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti
anche prima o dopo il ritiro della riserva in merito alle imposte della categoria in questione.»
Infine ODAGE chiede che venga riformulato il paragrafo relativo all'esclusione dell'assistenza nell'esecuzione. ODAGE preferisce la seguente formulazione:
«Con riferimento alle imposte elencate nell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sull'assistenza
amministrativa, La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nell'esecuzione per tutte le imposte secondo gli articoli 11-16 della Convenzione sull'assistenza amministrativa.»
Articolo 1 capoverso 4
Il Cantone SO in linea di massima è d'accordo che il Consiglio federale sia autorizzato a ritirare le riserve nel momento in cui diventano prive d'oggetto. L'importante però è che le riserve non vengano dichiarate prive di oggetto con troppa leggerezza.