Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche i Cantoni AI, OW e TI, SIC Svizzera, ODAGE e Travail Suisse si dichiarano espressamente in favore di questa riserva. Per ODAGE questa riserva è una condizione sine qua non per la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

L'AS invece è critica nei confronti di questa riserva, che avrebbe come effetto quello di proteggere un'eventuale condotta dolosa tenuta nel passato che è alla base del procedimento penale. Per motivi propri di uno Stato di diritto, questa riserva è dunque bene che venga respinta.

4.1.3. Pareri sulle dichiarazioni

a) In generale

L'AS, il PBS, Credit Suisse, la FER, la CDCF, la FGPF, i Cantoni BE, BS, FR, GE, JU, LU, NW, SG, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH nonché ODAGE, la FSA, l'ASB e Travail Suisse si dichiarano espressamente d'accordo con entrambe le dichiarazioni.

b) Dichiarazione in merito all'informazione della persona interessata

SwissHoldings segnala una richiesta di estrema importanza avanzata dalle società aderenti alla federazione, che ritengono necessario adottare una procedura di informazione preliminare della persona interessata, soprattutto nel caso dello scambio spontaneo di informazioni.

c) Dichiarazione in merito al rifiuto dei controlli fiscali effettuati all'estero

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche EXPERTsuisse e l'UBCS si dichiarano espressamente in favore di questa dichiarazione. Secondo l'UBCS questa dichiarazione andrebbe redatta il più presto possibile.

4.1.4. Pareri su singole disposizioni o capitoli della Convenzione sull'assi-

stenza amministrativa

L'UBCS e l'usam vogliono escludere i casi citati nell'articolo 7 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull'assistenza amministrativa e cancellare la disposizione senza sostituirla.

Uno scambio spontaneo di informazioni su una diminuzione (legale) d'imposta rilevata è inutile e troppo oneroso. Se malgrado ciò si volesse mantenere la disposizione, secondo l'UBCS sarebbe comunque opportuno assicurarsi che i casi d'applicazione fossero disciplinati dalla LAAF o quantomeno a livello di ordinanza.

Relativamente alla protezione delle persone e ai limiti posti all'obbligo di accordare assistenza amministrativa di cui al Capitolo 4, l'ASG chiede che i principi di base dello scambio di informazioni e i diritti di protezione delle persone interessate siano verificati con cura dall'AFC. Al più piccolo segnale di violazione l'assistenza amministrativa va rifiutata.

EXPERTsuisse chiede che nell'ambito dell'organo di coordinamento citato all'articolo 24 della Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera si impegni a tutelare gli interessi nazionali e il modo di vedere le cose dei propri cittadini. Lo stesso deve valere per l'elaborazione dei commenti alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e del manuale dell'OCSE per l'implementazione dello scambio spontaneo di informazioni.

La FTAF è critica nei confronti della retroattività prevista all'articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e limitabile a soli tre anni perché sfavorevole all'adesione della Svizzera alla Convenzione, in quanto non può essere conciliata con la politica