Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
porterà a un aumento dei procedimenti penali, dovrà essere allargato anche l'ambito entro il quale va garantito ai soggetti coinvolti il diritto al silenzio. Inoltre la segnalazione spontanea dovrebbe avvenire solo laddove si sospettino gravi reati fiscali. Cosa che dovrà essere definita con chiarezza così da creare la certezza del diritto.
Il Cantone TI critica il fatto che nel rapporto esplicativo siano contenuti solo degli esempi e manchino invece direttive precise. Secondo il parere del Cantone VD non è chiaro inoltre come l'attuazione pratica dello scambio spontaneo di informazioni venga gestita negli altri Paesi. A ODAGE rincresce che il rapporto esplicativo lasci aperte numerose domande riguardo all'attuazione del processo. Secondo loro, le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione sull'assistenza amministrativa sono viziate da numerosi punti incerti. E anche il manuale dell'OCSE per l'implementazione dello scambio spontaneo di informazioni non è di grande aiuto.
Pareri sullo scambio spontaneo di informazioni di ruling fiscali
Per il Cantone TI non è opportuno introdurre già in questa fase lo scambio spontaneo di informazioni di ruling fiscali perché ancora non è chiaro come implementarlo sul piano internazionale.
L'usam e l'UBCS sono contrarie a uno scambio spontaneo di ruling fiscali. I ruling fiscali contengono infatti informazioni importanti e sensibili, e la loro trasmissione a Stati partner potrebbe comportare svantaggi concorrenziali per le parti coinvolte. L'usam ritiene che strutturare in maniera non appropriata lo scambio spontaneo di informazioni in questo campo significherebbe compromettere seriamente la positività dell'attuale cultura di scambio tra i contribuenti e l'Amministrazione delle contribuzioni in Svizzera.
L'ODAGE teme che l'assenza di chiarezza nel quadro normativo applicabile allo scambio spontaneo di ruling fiscali possa far sì che in futuro i contribuenti rinuncino maggiormente ad acquisire ruling fiscali, con ripercussioni negative sul rapporto di fiducia che lega le imprese e le autorità fiscali. L'ODAGE teme inoltre che il Consiglio federale, in sede di scambio di ruling fiscali, possa andare oltre gli obblighi previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa.
c) Sul principio di specialità
La CDCF e i Cantoni AI, AR, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG si domandano se si debbano continuare a trasmettere informazioni fiscali ad autorità terze visto che in base alla Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ricevute possono essere utilizzate nell'ambito delle relative decisioni di tassazione. È importante che le autorità fiscali cantonali possano continuare a ottemperare senza restrizione alcuna al dovere imposto loro dallo Stato di fornire informazioni ad altri uffici pubblici (ad es. gli uffici delle borse di studio). Senza questa possibilità, si dice, a causa degli obblighi internazionali di mantenere il segreto si corre il rischio di dover per esempio erogare borse di studio o aiuti sociali ingiustificatamente elevati o concedere riduzioni di premio, arrivando persino a privilegiare in tal modo quelle persone che detengono conti all'estero. Una cosa così sarebbe estremamente preoccupante, non da ultimo se si considera il principio dell'uguaglianza davanti alla legge. Al lato pratico, inoltre, per i Cantoni diventerebbe molto più difficile e nettamente più oneroso, se non addirittura impossibile, dare esecuzione a molte delle leggi federali.
La CDCF e il Cantone SH criticano il fatto che nel rapporto esplicativo non sia esplicitamente dichiarato che solo le informazioni ricevute dall'estero, e non gli elementi imponibili determinati sulla base di tali informazioni, sono soggette al principio di specialità previsto dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa. La stessa critica viene mossa anche dal Cantone ZH