Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

ODAGE, l'UBCS e l'usam sono invece dell'opinione che nonostante i maggiori oneri amministrativi l'assistenza per la notifica di documenti debba essere consentita (anziché la notifica diretta a mezzo posta) perché in tal modo le autorità svizzere potrebbero, laddove ne ravvisassero la necessità, valutare se una notifica a un contribuente domiciliato in Svizzera sia da classificare tra gli atti pubblici consentiti o tra quelli non consentiti.

Travail Suisse vuole che la notifica di documenti venga ammessa per i contributi obbligatori della sicurezza sociale e le imposte di altre categorie di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b punti ii. e iii. della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

f) Riserva riguardante la notifica diretta a mezzo posta (Art. 30 par. 1 lett. e)

Oltre ai partecipanti alla consultazione citati alla lettera a, anche l'AS si dichiara espressamente d'accordo con l'introduzione della notifica diretta a mezzo posta.

Il Cantone NE afferma che questa forma di notifica trova giustificazione nella crescente internazionalizzazione e corrisponde a una precisa esigenza tanto dei contribuenti quanto delle Amministrazioni delle contribuzioni. Il Cantone BL riconosce la necessità della notifica diretta a mezzo posta. Anche il Cantone TI è sostanzialmente favorevole alla notifica diretta a mezzo possa, suggerisce però che debba avvenire per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questo servirebbe a garantire che i contribuenti hanno effettivamente preso conoscenza del contenuto della notifica e possono avvalersi in tempo utile del diritto di ricorso.

Il TAF è favorevole alla notifica diretta a mezzo posta perché alleggerisce il lavoro e aiuta a portare a termine i procedimenti in maniera spedita. Anche la SATC, l'ASB e Credit Suisse accolgono con favore la notifica diretta a mezzo posta perché costituisce una semplificazione soprattutto per le banche in quanto viene a decadere l'obbligo di sollecitare la persona interessata a nominare un ufficiale notificante in Svizzera. Il lavoro delle banche verrebbe così alleggerito.

L'ABG e l'ASG sono contrarie alla notifica diretta a mezzo posta e chiedono che in proposito la Svizzera formuli una riserva. L'ABG ritiene che la notifica diretta di documenti violi la sovranità della Svizzera e il principio di territorialità. E non è da escludere la possibilità che autorità estere notifichino provvedimenti fiscali a una banca svizzera ma sotto la minaccia di pregiudizi giuridici. In Svizzera la tutela legale è un bene prezioso garantito dalle leggi e dai tribunali svizzeri e come tale non vi si può rinunciare.

L'UBCS e l'usam vogliono che riguardo alla notifica diretta a mezzo posta venga formulata una riserva, ma che contestualmente venga ammessa l'assistenza amministrativa in materia di notifica di documenti. Per quanto riguarda la notifica diretta a mezzo posta, la Svizzera non ha alcuna possibilità di vedere quali ingiunzioni le autorità estere inviino effettivamente ai contribuenti. Si tratterebbe quindi di un'ingerenza eccessiva nella sovranità della Svizzera.

L'ODAGE vuole che la notifica diretta a mezzo posta venga limitata a un solo indirizzo per ciascun contribuente. Questo per evitare che la posta possa essere inviata all'indirizzo della seconda casa, che il destinatario quindi la veda troppo tardi e non abbia più la possibilità di fare ricorso. Altra cosa da evitare è che le notifiche riguardanti il recupero di crediti fiscali vengano inviate direttamente per posta.

g) Riserva riguardante la limitazione dell'applicabilità dell'articolo 28 paragrafo 7

della Convenzione sull'assistenza amministrativa ai periodi di imposizione corrispondenti ai tre anni che precedono l'entrata in vigore della Convenzione (Art. 30 par. 1 lett. f)