Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
«L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti a mezzo posta nello Stato interessato in virtù di un accordo o l’autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. »
Il PPS sostiene che a tutela del diritto di essere sentito deve sempre esserci informazione della persona interessata, e chiede che il capoverso 3biscosì come proposto venga sostituito dalla versione seguente:
«3bisL'AFC informa direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero.»
Articolo 18
Il PPD sostiene che i costi straordinari sostenuti (soprattutto nel caso dello scambio spontaneo di informazioni e di quello su domanda) andrebbero assolutamente scaricati sugli Stati richiedenti. La formulazione potestativa di questa disposizione sarebbe di conseguenza da intendersi come cogente.
Articolo 20 capoverso 3
SwissHoldings è d'accordo con la norma di competenza di questa disposizione, però vuole che le persone interessate vengano ascoltate e che vengano loro riconosciuti i normali diritti di partecipazione. Per le imprese è importante che i dati relativi ai ruling, per esempio, vengano trattati in maniera confidenziale. Le imprese devono sapere a quali autorità fiscali vengono trasmesse informazioni sensibili come possono essere queste.
L'ASG ritiene che la trasmissione di dati a fini diversi da quelli fiscali non debba essere autorizzata legalmente perché sarebbe contrario al principio di specialità. Né dovrebbe essere garantita la trasmissione di dati a Stati partner terzi che non sono direttamente coinvolti nello scambio di informazioni con la Svizzera. In caso di inoltro a uno Stato terzo (quand'anche questo avesse sottoscritto la Convenzione sull'assistenza amministrativa), la reciprocità non sarebbe più immediatamente garantita. Inoltre bisognerebbe escludere totalmente la competenza per la trasmissione di dati a Stati terzi o, in alternativa, far dipendere il consenso da più divisioni dell'AFC o da una sola divisione ma di livello superiore. Alle persone interessate infine andrebbe offerta la possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati allo Stato terzo prima che vengano effettivamente trasmessi e comunque di far valere i diritti di protezione. L'ASG propone quindi la seguente formulazione:
«2 Per ogni altro o più ampio utilizzo dei dati trasmessi l'AFC emette una disposizione. Le disposi-
zioni di cui all'articolo 14 segg. si applicano per analogia.»
Anche ODAGE chiede che il benestare dell'AFC alla trasmissione di informazioni sia obbligatoriamente soggetto a una disposizione impugnabile.
Articolo 21 capoverso 2
La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR e VD chiedono che questo capoverso venga eliminato o modificato. Stante l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni non si capisce perché si debbano mantenere queste limitazioni. Sarebbe insoddisfacente lasciare che le autorità fiscali estere mantengano una migliore posizione rispetto a quelle nazionali.
Secondo la CDCF e i Cantoni AG, BL, GL, NW e UR crescerebbe ancora la disparità di trattamento in quanto potrebbero aumentare le richieste di precisazione dovute allo scambio automatico e allo scambio spontaneo di informazioni.
Il Cantone AI chiede di modificare questa disposizione come segue: