Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

Articolo 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere

Note generali

SwissHoldings non è d'accordo con la soluzione proposta e segnala che lo scambio spontaneo di informazioni e lo scambio di informazioni su domanda presentano notevoli differenze. Laddove possibile, i contribuenti interessati dovrebbero sempre essere informati del previsto scambio di informazioni. Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni, non essendoci indagini in corso che potrebbero essere mandate a monte o compromesse ed essendo un eventuale sospetto di sottrazione d'imposta facilmente confutabile, andrebbero posti ostacoli maggiori che non nel caso dell'assistenza amministrativa su domanda. Tali maggiori ostacoli devono potersi evincere dal modo in cui viene formulato l'articolo 22b. Per entrambi questi tipi di scambio di informazioni andrebbe pertanto scelta una formula differente, in modo che vengano poi adottate prassi diverse.

Anche ODAGE è critica nei confronti di questo punto, e chiede che i contribuenti interessati vengano sempre informati sul previsto scambio di informazioni. A livello internazionale non sussiste alcun obbligo di prevedere eccezioni all'informazione preventiva (diversamente da quanto si applica nel caso dello scambio di informazioni su domanda).

Capoverso 2: Il PPS, la SATC, l'ASB, l'ABPS e l'ASG propongono la cancellazione del capoverso 2. La SATC e l'ASB condividono l'opinione secondo cui nel caso dello scambio spontaneo di informazioni debba sempre essere preventivamente informata la persona legittimata a ricorrere. Poiché lo scambio avviene su base spontanea, non si capisce su quali basi un'autorità fiscale svizzera possa giudicare se si rischia di compromettere il buon esito di un'indagine condotta all'estero (senza richiesta proveniente dall'estero). Se si tratta di assistenza amministrativa spontanea non c'è urgenza e non c'è indagine in corso di cui le autorità svizzere (in assenza di richiesta) possano conoscere l'esistenza. L'ASG in particolare teme che la trasmissione di dati errati possa essere causa di seri pericoli per la persona interessata. Sarebbe inaccettabile se persone residenti in Svizzera o imprese che ivi hanno la loro sede legale venissero coinvolte in uno Stato estero in indagini per le quali non sono minimamente preparate solo perché dei dati sono stati trasmessi su base spontanea e senza indicazioni. Secondo il PPS la persona interessata va sempre informata prima della trasmissione di dati e le va garantito il diritto a essere sentita. Non c'è nessun motivo per cui l'informazione debba essere posticipata, dato che i dati in quanto elemento di prova sarebbero già al sicuro.

Il Cantone FR sostiene che la possibilità di rinunciare a informare la persona legittimata a ricorrere metterebbe una grossa responsabilità in capo all'AFC. Nel caso dello scambio di informazioni su richiesta l'autorità richiedente dovrebbe spiegare perché la persona interessata non debba informata. Nel caso dello scambio spontaneo di informazioni, invece, spetta all'AFC valutare gli interessi in gioco e decidere se si debba procedere o meno a informare la persona interessata.

Capoverso 3: In merito alla pubblicazione dell'informazione alla persona interessata sul Foglio federale, il Cantone FR osserva che bisogna essere consapevoli del fatto che in teoria le autorità estere potrebbero essere venute a conoscenza del caso già prima della trasmissione dei dati.

Articolo 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero

Il PBD, la CDCF e i Cantoni AR, BS, LU, NW, SG, SO, TG, VS, ZG e ZH approvano che sia ammesso l'utilizzo delle informazioni ricevute spontaneamente ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del diritto svizzero.