Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
La CDCF accetta che i dati ricevuti dall'estero possano essere utilizzati solo se sul territorio nazionale questo non significa abbandonare il segreto bancario. L'UDC vuole che venga chiarito il modo di gestire i dati fiscali ricevuti dall'estero e relativi a cittadini svizzeri titolari di conti all'estero. Secondo l'UDC e la CDCF le persone domiciliate in Svizzera devono potersi avvalere del segreto bancario se il loro conto è tenuto in Svizzera.
Secondo l'UDC i dati provenienti dall'estero devono poter essere utilizzati solo nel caso vi sia un fondato sospetto di frode fiscale. Occorre valutare se non sia il caso di conservare i dati presso un ufficio centrale indipendente, perché così facendo verrebbero protetti più efficacemente. Il Consiglio federale dovrebbe spiegare i vantaggi e gli svantaggi di tale trasmissione di dati.
La SATC, l'ASB e l'ABPS vogliono che venga vietato l'utilizzo di informazioni che hanno origine in Svizzera e che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. La STAC e l'ABPS chiedono che l'articolo 22e venga integrato con il seguente capoverso, per analogia con l'articolo 21 capoverso 2:
«3 Le informazioni bancarie che hanno origine in Svizzera possono essere utilizzate solo se avrebbero comunque potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.»
L'ASG chiede che venga applicato coerentemente il principio di stabilità e propone la
versione seguente:
Articolo 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall'estero
1L'AFC verifica se secondo l'accordo applicabile inoltra le informazioni che altri Stati hanno tra-
smesso spontaneamente possono essere utilizzate in Svizzera e soprattutto se sono idonee alla
riscossione di quelle categorie di imposte per le quali può essere accordata assistenza amministrativa.
2L'AFC inoltra le informazioni di cui è ammesso l'utilizzo e che si sono dimostrate atte ad attuare il diritto fiscale alle autorità fiscali interessate competenti della Confederazione e dei Cantoni al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero. Segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'im-
piego delle informazioni trasmesse e gli obblighi di mantenere il segreto secondo le disposizioni in
materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.
Articolo 22g Sistema d'informazione
Il TAF suggerisce di valutare l'opportunità di istituire una base legale che, nel quadro della procedura di ricorso, consenta al TAF e al TF di avere accesso diretto al sistema d'informazione dell'AFC. Sarebbe stato questo il caso anche nella procedura che ha visto coinvolta UBS. Concretamente, viene proposto il seguente quarto e nuovo capoverso:
«4 Nel quadro delle procedure di ricorso, l'AFC può concedere al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale un diritto di accesso al sistema d'informazione.»
Per l'ASG la competenza dell'AFC in fatto di raccolta di dati è troppo ampia. Non sussiste un interesse pubblico sufficiente a giustificare la raccolta illimitata di dati personali relativi a procedimenti e sanzioni penali che hanno in qualche modo origine nello scambio automatico di informazioni. L'articolo 22g capoverso 3 stabilisce chiaramente i limiti entro i quali si possono utilizzare i dati. Nessun ulteriore dato deve essere acquisito, al di là di quelli di cui è consentito l'utilizzo. Questa disposizione andrebbe dunque modificata come segue: