Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

4.3. Modifiche alla LAAF

4.3.1. Pareri generali

Per Credit Suisse le modifiche alla LAAF sono una logica conseguenza; la loro opportunità è evidente.

L'UBCS chiede che i casi d'applicazione di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull'assistenza amministrativa vengano disciplinati dalla LAAF o quantomeno a livello di ordinanza (cfr. 4.1.4.).

4.3.2. Pareri sulle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 1 Frase introduttiva

Per il Cantone FR la frase introduttiva è incompleta (concerne solo il testo francese). FR propone di integrarla come segue:

«La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière d’échange de rensei-

gnements sur demande ainsi que d’échange spontané de renseignements fondées sur les conventions suivantes:»

Anche l'ASB raccomanda di integrare la frase introduttiva come segue:

«La presente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e spontaneo fondata su:»

Articolo 3 lettera d

L'ASB suggerisce di precisare la lettera d come segue:

«d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni disponibili presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente.»

L'ASG ritiene che la definizione di scambio spontaneo di informazioni proposta non sia sufficientemente restrittiva. Il presunto interesse potrebbe essere rivendicato per tutti i casi possibili che potrebbero verificarsi in qualunque momento. La disposizione andrebbe formulata come segue:

«d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni presumibilmente interessanti di impellente interesse per l'autorità estera competente.»

Articolo 4 Principi

È opinione del Cantone FR che il capoverso 2 non rifletta il senso che l'autore intendeva esprimere; spetta quindi all'AFC stabilire se le informazioni da trasmettere riguardano solo la persona interessata o anche persone terze (ad es. banche). FR propone di formulare la frase come segue:

«2 Nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni è consentito trasmettere informazioni su

una persona interessata o un terzo legittimato a ricorrere solo nei casi in cui (2)»

L'ASB e ODAGE chiedono che la LAAF disponga che nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni nessuna informazione possa essere trasmessa alle autorità estere da terze persone estranee. L'ASB propone di integrare la frase come segue: