Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

3.2. Principali critiche dei sostenitori

Le seguenti critiche meritano di essere poste in evidenza:

3.2.1. Convenzione sull’assistenza amministrativa

a) Scambio spontaneo di informazioni: le critiche riguardano lo scambio spontaneo di in-

formazioni in sé come anche l'assenza di chiarezza in merito alle effettive modalità di organizzazione di tali scambi. L'attuazione di questa pratica dovrebbe avvenire in un contesto di riservatezza (pur nel rispetto delle norme) e in un'ottica di reciprocità, ossia tenendo conto della prassi effettivamente adottata e non solo di quella ufficialmente dichiarata. Nel processo di attuazione pratica dovrebbero essere coinvolti anche i Cantoni. In particolare, andrebbe chiarita anche la rilevanza materiale (in termini d'importo) di una notifica spontanea.

b) Principio di specialità: numerosi Cantoni si domandano se si debbano continuare a for-

nire informazioni fiscali ad altre autorità visto che sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni ricevute possono essere utilizzate nell'ambito delle relative decisioni di tassazione. Bisogna evitare di mettere le autorità fiscali cantonali nella condizione di non poter più adempiere ai propri obblighi d'informazione.

c) Riserve e dichiarazioni: singoli partecipanti (ODAGE, UBCS e usam) propongono di in-

trodurre l'assistenza per la notifica dei crediti fiscali, rinunciando però al contempo a prevedere la notifica diretta a mezzo posta ovvero ad ammetterla ma solo con maggiori limitazioni.

3.2.2. Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF)

a) Abolizione dell'autolimitazione (Art. 22 cpv. 6 LAAF): La CDCF, i Cantoni AG, AI, AR,

BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, e il PBD chiedono che venga eliminato l'articolo 22 capoverso 6 LAAF. Avendo introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa autolimitazione. Da taluni (CDCF e i Cantoni GL, SO, SH, SZ, UR)

viene proposto quantomeno di modificare tale disposizione abolendo l'autolimitazione nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.

b) Abolizione del divieto di utilizzare informazioni bancarie acquisite grazie all'assi-

stenza amministrativa (Art. 21 cpv. 2 LAAF): I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NW, OW, SO, TG, TI e VD chiedono l'abolizione o almeno la revisione dell'articolo 21 capoverso 2 della LAAF. Questa disposizione vieta l'utilizzo di informazioni bancarie, acquisite grazie all'assistenza amministrativa e inviate all'estero, che non avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Avendo introdotto lo scambio spontaneo e lo scambio automatico di informazioni, non c'è motivo di mantenere questa disposizione. La CDCF e i Cantoni GL, SH, UR e VS ritengono che la migliore posizione delle autorità fiscali estere, per quanto inaccettabile, sia però spiegabile alla luce del mantenimento del segreto bancario sul territorio nazionale.

3.3. Principali critiche degli oppositori