Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
Capoverso 2: l'ASB suggerisce di disciplinare le necessarie disposizioni d'esecuzione
sullo scambio spontaneo di informazioni come anche il rapporto tra l'AFC e le autorità
fiscali cantonali con un'ordinanza esecutiva del Consiglio federale. In questo modo verrebbe garantito un minimo di validità giuridica, cosa che attualmente sarebbe molto importante in considerazione degli effetti che derivano da queste regole. Concretamente,
l'ASB propone di formulare il capoverso come segue:
«2 L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie atte a
garantire lo scambio spontaneo di informazioniper identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.»
Capoverso 3: l'ASB e l'ABPS chiedono che l'espressione «nei termini previsti» con «immediatamente» ovvero «sans délai». Poiché nello scambio spontaneo di informazioni non viene fatta una richiesta, l'ASB ritiene non adatta l'espressione «nei termini previsti»:
«3 Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e nei termini previsti
immediatamente all'AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.
Anche il Cantone FR è critico nei confronti di questo punto. Non essendo chiaramente definito il momento in cui inizia a decorrere il termine, diventa difficile anche stabilirne la scadenza.
Sull'articolo nel suo insieme:
Il Cantone TG critica l'assenza di dettagli per l'esecuzione di questa disposizione.
L'ASG critica il fatto che sia di competenza esclusiva del Consiglio federale disciplinare i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. Sarebbe una cosa inadeguata e inaccettabile, perché significherebbe lasciare al Consiglio federale la libertà di disciplinarne i dettagli senza alcun limite. Una tale norma di delega, che prevede ampia competenza normativa materiale, in favore del Consiglio federale andrebbe contro i principi costituzionali relativi alla legislazione delegante. In particolare non è sufficientemente tracciato il perimetro entro il quale ha valore la delega. Nella legge andrebbe quantomeno stabilito che l'assistenza amministrativa spontanea è consentita solo se vi sono indizi di gravi violazioni delle leggi fiscali Concretamente, l'ASG propone di formulare l'articolo come segue:
«Articolo 22a Principi
1 Viene dato corso allo scambio spontaneo di informazioni solo se vi è un sospetto fondato di gravi violazioni di leggi fiscali estere.
2 L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni non sono tenute ad appurare o a indagare sistematicamente sulla possibile esistenza di indizi di violazione di leggi fiscali estere. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e alla prassi di altri Stati.
2 L'AFC e le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure necessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni.
3 Le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano trasmettono spontaneamente all'AFC le informazioni da loro acquisite, e necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni, per la trasmissione alle autorità estere competenti. ???
4 L'AFC verifica queste informazioni e decide in merito all'avvio di una procedura di assistenza amministrativa. quali trasmettere.
5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prescrivere alle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni di utilizzare determinati moduli in forma cartacea o elettronica e può emanare direttive. Il Consiglio federale ne disciplina i dettagli con un'ordinanza.»