Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio spontaneo di informazioni rientra nella parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa che riveste carattere cogente.
• La Convenzione sull'assistenza amministrativa può inoltre fungere da base di partenza per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. A questo scopo occorrono però ulteriori accordi che devono essere approvati dall’Assemblea federale. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico delle informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA), che la Svizzera ha firmato il 19 novembre 2014, è uno di questi accordi ulteriori.
Riguardo alle ulteriori forme di assistenza amministrativa, il Consiglio federale propone
quanto segue:
• Dovrebbe essere possibile la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità estere verso la Svizzera e inversamente la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere verso l’estero.
• Andrebbero escluse le restanti forme di assistenza amministrativa previste dalla Convenzione, mediante introduzione di una riserva. In particolare, la Svizzera dovrebbe escludere la possibilità di prestare o ricevere assistenza per la riscossione e la notifica dei crediti fiscali come anche escludere i controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all'estero.
Infine, l'applicabilità temporale della Convenzione sull'assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e penalmente perseguiti andrebbe limitata, mediante introduzione di una riserva, ai tre anni che ne precedono l'entrata in vigore. Ponendo come data di entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa l'inizio del 2017, la Svizzera può quindi limitarne l'applicabilità per i reati di cui sopra a un periodo successivo alla firma della Convenzione stessa.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi giuridiche materiali dell’assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. Il diritto interno ne definirà la procedura di esecuzione. Le basi legali necessarie per l'attuazione della Convenzione, in particolare quelle relative allo scambio spontaneo di informazioni, dovranno essere inserite nella Legge federale del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale; LAAF), stabilendo espressamente che i dati che la Svizzera riceve da un Paese estero a seguito di uno scambio spontaneo di informazioni possono sostanzialmente essere utilizzati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del diritto fiscale svizzero.
2. Procedura di consultazione e concetto di valutazione
2.1. Procedura di consultazione
Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 12 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 35 ambienti interessati.
1 RS 672.5