Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) è stata elaborata nel 1988 e rivista nel 2010. Il protocollo di emendamento, entrato in vigore il 1° giugno 2011, è stato sottoscritto da tutti i membri del G20 e da quasi tutti i Paesi dell'OCSE. In ragione dell'ampio supporto di cui gode da parte del G20 e dell'OCSE e del gran numero di Paesi che l'hanno sottoscritta, l'adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa è oggi uno standard nella collaborazione internazionale in materia fiscale.
La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La decisione del Consiglio federale di firmare la Convenzione sull’assistenza amministrativa corrisponde alla sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale ed integra che rispetta gli standard internazionali in materia fiscale e, in particolare, quelli riguardanti la trasparenza e lo scambio di informazioni.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è attualmente oggetto della normale procedura di approvazione. Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale aveva avviato la procedura di consultazione concernente la sua approvazione e attuazione, procedura che si è conclusa il 21 aprile 2015.
1.2. Contenuto del progetto
La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede varie forme di assistenza amministrativa, non tutte cogenti. Il campo di applicazione materiale della Convenzione può inoltre essere impostato individualmente introducendo delle riserve.
Nel progetto posto in consultazione il 14 gennaio 2015, il Consiglio federale ha presentato una proposta per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa da parte della Svizzera. Tale proposta illustra le forme di assistenza amministrativa che sarebbe opportuno adottare e spiega a quali imposte andrebbe applicata la Convenzione.
Per quanto riguarda la Svizzera, come si legge nella proposta del Consiglio federale la Convenzione sull'assistenza amministrativa dovrebbe applicarsi alle imposte sul reddito e sulla sostanza. Concretamente ne sarebbero interessate le imposte sul reddito, sulla sostanza,
sull'utile, sul capitale e l'imposta preventiva.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il progetto contiene i seguenti elementi:
• Lo scambio di informazioni su domanda soddisfa lo standard dell’OCSE che è stato ripreso dalla Svizzera nel 2009 e integrato da allora in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e in vari accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA). Questa forma di scambio di informazioni non può essere esclusa introducendo una riserva e rientra dunque nella parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa che riveste carattere cogente.
• Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa viene anche introdotto lo scambio spontaneo di informazioni, ovvero le informazioni che una Giurisdizione ha già ricevuto possono essere a loro volta trasmesse a un’altra Giurisdizione che si presume ne sia interessata. La Convenzione sull’assistenza amministrativa elenca cinque casi in cui le informazioni sono trasmissibili spontaneamente. Il progetto prevede che il Consiglio federale abbia facoltà di regolamentare in dettaglio gli obblighi in relazione allo