Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

«Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute

secondo il diritto svizzeroservono ad applicare e attuare il diritto fiscale svizzero.»

Per i Cantoni BS e SO la disparità di trattamento si spiega solo con un'errata comprensione di ciò che è il rispetto del segreto bancario svizzero. I Cantoni AR, TG e TI sono d'accordo nel dire che il segreto bancario non debba essere abolito nel nostro Paese, ma ritengono comunque opportuno modificare questa disposizione. Il Cantone TG sostiene che non vi sia alcuna motivazione e giustificazione oggettiva per peggiorare la propria posizione. Secondo i Cantoni FR e TG, i dati trasmessi ad autorità estere a seguito di richieste di assistenza amministrativa dovrebbero essere disponibili per le autorità fiscali svizzere al fine di applicare e attuare il diritto fiscale svizzero.

La CDCF e i Cantoni GL, SH, UR e VS considerano inadeguato mantenere questa disposizione ma osservano anche che attenervisi sia condivisibile nella misura in cui si tratta di informazioni coperte dal segreto bancario svizzero a cui non si vuole rinunciare. Questo è in contrapposizione con quanto riportato nell'articolo 22 capoverso 6 LAAF, che riguarda informazioni di banche estere.

Articolo 21a

Il PPS vuole abrogare questa disposizione, ritenendo che la persona interessata vada sempre informata prima della trasmissione dei dati e le sia garantito il diritto a essere sentita. Non c'è nessun motivo per cui l'informazione debba essere posticipata, dato che i dati in quanto elemento di prova sarebbero già al sicuro.

Articolo 22 capoverso 5bis

Secondo l'ASG il proposito contenuto nel principio di specialità andrebbe tenuto in maggiore considerazione. L'ASG propone la seguente modifica:

«5bisL'AFC verifica se le informazioni ricevute dall'estero sono interessanti a fini fiscali per altre au-

torità svizzere e le inoltra loro purché...»

Articolo 22 capoverso 6

Il PBD, la CDCF, i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, UR, ZG e ZH chiedono che venga abrogato questo capoverso o comunque che ne venga valutata l'abrogazione.

Secondo la CDCF e i Cantoni GL, SO, SH, SZ e UR la disposizione andrebbe quantomeno modificata in modo che l'autolimitazione non venisse più applicata nei confronti di quei Paesi dai quali la Svizzera può comunque ricevere informazioni senza che ne venga fatta prima richiesta.

Come motivazione per la loro richiesta di abrogazione o di modifica di questa disposizione i Cantoni adducono le motivazioni seguenti:

Stante l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni, i Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH mettono in dubbio l'opportunità di mantenere queste limitazioni o comunque non ne vedono la ragione.

Per i Cantoni AG, AR, BL, BS, SZ, TG e ZH le eventuali richieste di maggiori dettagli su informazioni oggetto di scambio spontaneo o automatico fanno parte dell’essenza stessa di questi tipi di scambio di informazioni.