Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale
L'ODAGE, l'usam e l'UBCS chiedono invece che questa disposizione venga cancellata. Non è il Consiglio federale ma è il Parlamento che deve essere autorizzato a ritirare le proprie riserve qualora siano diventate prive d'oggetto. L'ODAGE ritiene sia assolutamente da evitare che il Consiglio federale, per ragioni politiche, possa ritirare una riserva senza aver consultato il Parlamento.
Articolo 2 capoverso 2
L'ODAGE, l'usam e l'UBCS chiedono che questa disposizione venga cancellata. Non è il Consiglio federale ma è il Parlamento che deve essere autorizzato a ritirare le proprie dichiarazioni qualora siano diventate prive d'oggetto. L'ODAGE ritiene sia assolutamente da evitare che il Consiglio federale, per ragioni politiche, possa ritirare una dichiarazione senza aver consultato il Parlamento.
Articolo 3 capoverso 1
Il Cantone TI chiede che venga verificata l'opportunità di escludere le imposte cantonali e comunali dal campo d'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa (cfr. 4.1.2 b.). Eventualmente si procederà alla modifica della disposizione.
Anche l'ASG propone, come regola generale, di escludere le imposte cantonali e comunali (cfr. 4.1.2 b.) e di modificare come segue la comunicazione a uno dei Depositari della Convenzione sull'assistenza amministrativa:
«Articolo 3 capoverso 1:
1In occasione della ratifica, secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione sull’assistenza am-
ministrativa, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione è applicabile alle seguenti imposte:
a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lu-
crativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale e altri redditi);
b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e im-
mobiliare, sostanza aziendale, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimo-
niali).»
ODAGE vuole integrare l'espressione «utili di capitale» come segue:
«a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lu-
crativa, reddito della sostanza, reddito aziendale, utili di capitale imponibili secondo il diritto sviz-
zero e altri redditi);
La cosa dovrebbe essere possibile considerato che l'articolo 21 paragrafi 1 e 2 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che nessuna delle disposizioni della Convenzione possa essere interpretata in maniera da violare i diritti delle persone accordati dalla legislazione dello Stato richiesto (cfr. 4.1.2 b.).
Articolo 4
Per ODAGE questa disposizione è fonte di incertezza. Anche dopo la ratifica da parte della Svizzera resterebbero dei dubbi circa la data a partire dalla quale la Convenzione sull'assistenza amministrativa viene attuata, data che all'occorrenza potrebbe anche essere diversa a seconda dello Stato partner. Inoltre, in caso di applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa anche lo scambio spontaneo di informazioni e non solo quello automatico dovrebbe essere applicato per i periodi di imposizione che decorrono dalla data di entrata in vigore.