Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente

l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale

Per il Cantone BS questa disposizione è di per sé contraddittoria; non si capisce infatti perché alle autorità fiscali svizzere debba essere vietato acquisire informazioni bancarie dall'estero quando è lo stesso Stato estero a cui viene chiesta assistenza amministrativa a non riconoscere affatto il segreto bancario nei confronti delle proprie autorità fiscali.

Per i Cantoni AR, BL, LU, NW, SO, TG, TI, VD, ZG e ZH la questione non riguarda in questo caso il segreto bancario svizzero, ma si tratta piuttosto della verifica di informazioni che già sono state fornite da uno Stato contraente o da un istituto finanziario estero senza alcun intervento da parte della Svizzera. Secondo il Cantone SG non ha più senso volersi fissare su questa disposizione, visto che l'introduzione dello scambio spontaneo e dello scambio automatico di informazioni dà modo di far arrivare in Svizzera informazioni bancarie da Paesi esteri e di poterle poi utilizzare.

Secondo il Cantone FR un utilizzo efficace dello scambio spontaneo di informazioni presuppone che possano venir fatte richieste di chiarimenti, anche per i dati bancari. Altrimenti tali dati potrebbero non essere utilizzabili.

La CDCF e i Cantoni GL, SO, UR e VS giudicano privo di senso il fatto che le autorità fiscali svizzere non possano, ricorrendo all'assistenza amministrativa, chiedere a scopo di chiarimento ulteriori informazioni su dati bancari ricevuti dall'estero e debbano dipendere unicamente dalla minaccia di tassazioni d'ufficio.

Per i Cantoni AR, BS e TG la volontà di mantenere questa disposizione potrebbe spiegarsi solo con un'errata comprensione di ciò che è il rispetto del segreto bancario svizzero.

Per i Cantoni AR, LU, NW, SZ, TG, ZG attenersi a questa disposizione significherebbe mancare l'obiettivo dichiarato di lottare contro la sottrazione d'imposta a livello internazionale.

Il PBD chiede che le autorità fiscali svizzere non vengano poste in una posizione peggiore di quella delle autorità fiscali estere. Per questo motivo le richieste di chiarimento in merito a dati bancari ricevuti dall'estero devono essere consentite.

Articolo 22a Principi

Capoverso 1: l'ASB propone di fissare nel testo di legge l'obbligo fondamentale di scambio spontaneo di informazioni, come segue:

«1 Le informazioni disponibili vengono trasmesse spontaneamente nella misura in cui sono presu-

mibilmente rilevanti ai fini della tassazione della persona interessata nello Stato destinatario.»

La FTAF è critica riguardo alla delega al Consiglio federale della regolamentazione dello scambio spontaneo di informazioni, sostenendo che sarebbe eccessivo e troppo vago. Verrebbe fatto rimando solo alla prassi adottata da altri Stati e a una norma internazionale non definita. Per ragioni di sovranità nazionale, di democrazia e di legalità costituzionale la FTAF è contraria a che ci si adegui automaticamente a una norma internazionale non chiaramente designata.

Capoverso 1bis (nuovo): secondo l'ASB le disposizioni d'esecuzione dovrebbero rifarsi principalmente allo standard internazionale e non alla prassi. Qualora tale standard ancora non ci fosse, la Svizzera dovrebbe definire essa stessa le modalità dello scambio spontaneo di informazioni, contribuendo in tal modo a dar forma allo standard internazionale. La disposizione andrebbe modificata come segue:

«1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni, basandosi sugli standard internazionali e alla prassi di altri Stati.»