Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 32 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente
l'approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
„1 L'AFC gestisce un sistema d'informazione per trattare con dati personali relativi a procedimenti e sanzioni amministrative e penali che di cui ha bisogno per adempiere alle sue mansioni in confor-
mità con ha ricevuto in virtù dell'accordo applicabile e la della presente legge ai sensi dell'articolo
21 capoverso 3.»
Anche l'ASG è critica nei confronti dalla lettera e del capoverso 3. Si tratterebbe di una «missione» generica e costituzionalmente non giustificabile. L'AFC può e deve trattare solo quei dati che servono a conseguire i fini concreti perseguiti dalla convenzione e dall'assistenza amministrativa in senso proprio. Il capoverso 3 andrebbe quindi cancellato senza sostituirlo.
Articolo 22h Obbligo di mantenere il segreto
In relazione all'utilizzo dei dati (cfr. 4.1.1 c.), i Cantoni AI, AR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VD e ZG raccomandano di verificare in che misura questo problema possa essere mitigato inserendo normative specifiche nell'accordo applicabile. Alternativamente, in tutti quei casi in cui i dati ricevuti spontaneamente o automaticamente dall'estero sono utilizzati nell'ambito di una decisione di tassazione cantonale e in cui è presente una richiesta di informazioni fiscali da parte di un altro ufficio pubblico (ad es. l'ufficio delle borse di studio), bisognerebbe richiedere un'autorizzazione allo Stato partner estero attraverso le autorità federali. Non essendo questa via praticabile, urge trovare una soluzione al problema dell'utilizzabilità. Il Cantone SO ritiene sia inevitabile istituire una base legale che consenta la comunicazione degli elementi imponibili alle autorità terze.
Articolo 22i Statistiche
L'ASG ritiene che questa disposizione sia contraria al principio di trasparenza e di pubblicità. Al cittadino verrebbe infatti tolta la possibilità di farsi un quadro preciso dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e degli effetti che ne conseguono. Questa disposizione andrebbe quindi modificata come segue:
„2 Non sussiste alcun Per il resto, il diritto d'accesso a ulteriori informazioni oltre a quelle pubblicate ai sensi del capoverso 1 si rifà alla Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministra-
zione.»
4.4. Altre osservazioni e proposte
a) Segreto bancario sul territorio nazionale: secondo il PSS non è sostenibile che a li-
vello internazionale venga introdotto lo scambio automatico di informazioni ma che a livello nazionale le autorità fiscali continuino a essere messe in una posizione peggiore di quella delle autorità estere. Per essere coerente, una strategia volta all'emersione di averi non dichiarati dovrebbe riguardare sia l'estero che l'interno.
L'UDC e la CDCF chiedono un chiaro riconoscimento da parte del Consiglio federale del fatto che sul mantenimento del segreto bancario nel nostro Paese non si discute. Entrambi questi partecipanti alla consultazione chiedono che l'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata» venga sottoposta al più presto al giudizio del popolo.
Per il PPD uno scambio automatico di informazioni a livello nazionale semplificherebbe molti processi e chiarirebbe le questioni ancora aperte, ponendo così fine a soluzioni transitorie onerose sia in termini di costi che di tempo. Questa questione però non va definita nel quadro del presente avamprogetto. Il direttivo del PPD respinge però l'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata».
b) Rapporto con l’avamprogetto LASSI: Per CP, Credit Suisse, FER, FGFP, ODAGE,
l'ASB, l'usam e l'ABPS, con l'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza