Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
2. Esame dei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili elettronicamente
dell’istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 del presente paragrafo, non sono
necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, l’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nell’attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni:
a. le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;
b. il più recente contratto o documento di apertura del conto;
c. la più recente documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;
d. ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e
e. ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.
3. Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti. Un istituto finanziario
svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D
paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:
a. la nazionalità o la residenza del titolare del conto;
b. l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
c. il o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
d. l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un’altra succursale dell’istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);
e. l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e
f. l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.
4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla ricerca
elettronica dei dati e all’esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.