Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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2. Istituti di libero passaggio (articolo 4 della legge sul libero passaggio (LFLP) e articolo 10
dell’ordinanza sul libero passaggio (OLP));
3. L’istituto collettore (articolo 60 LPP);
4. Il fondo di garanzia (articoli 56 - 59 LPP);
5. Istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP (pilastro 3a);
6. Fondi padronali di aiuto sociale nell’ambito della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (articolo 89bis capoverso 6 CC);
7. Fondazioni d’investimento (articoli 53g - 53k LPP), a condizione che tutti i partecipanti
alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente lettera D.
II. Istituti finanziari ritenuti adempienti
A. Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti. Le seguenti categorie di istituti sono istituti finanziari non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri registrati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense:
1. Istituti finanziari con clientela locale. Un istituto finanziario svizzero, che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a. l’istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere
disciplinato ai sensi della legislazione svizzera;
b. l’istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
c. l’istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. In questo senso non è da considerarsi che l’istituto finanziario abbia sollecitato titolari di conto al di fuori della Svizzera solo perché gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l’istituto finanziario offre relazioni di conto o servizi a persone non residenti oppure auspichi o cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi;
d. l’istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a notificare le informazioni in merito ai conti tenuti da persone domiciliate in Svizzera oppure procedere alla deduzione della trattenuta alla fonte;
e. almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l’istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea;
f. con riserva della seguente lettera g, dal 1° gennaio 2014 l’istituto finanziario non può tenere conti per (i) uno specifico soggetto statunitense, che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense, che al momento dell’apertura del conto era domiciliato in Svizzera, ma nel frattempo ha cessato di esserlo), (ii) un