Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto

statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.

5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e procurarsi la necessaria

documentazione dal titolare del conto.

III. Nuovi conti privati. Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione dei conti

statunitensi tra i conti detenuti da persone fisiche e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti

privati»).

A. Conti da non verificare, identificare o notificare. A meno che l’istituto finanziario svizzero non scelga diversamente,

1. un nuovo conto privato, che sia un conto deposito, non deve essere verificato,

identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il saldo del conto alla fine dell’anno civile supera 50 000 USD;

2. un nuovo conto privato, che sia un contratto assicurativo con valore di riscatto, non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il valore di riscatto alla fine dell’anno civile supera 50 000 USD.

B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all’apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla scadenza dell’anno civile, in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l’istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un’autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all’istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporaneamente contribuente in un altro Stato). L’istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale

autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte nell’ambito dell’apertura del conto,

includendo la documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC.

C. Se dall’autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense e chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.

D. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l’istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi ad essa e deve procurarsi

un’autodichiarazione valida, dalla quale risulti che il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se l’istituto finanziario notificante non è in grado di procurarsi