Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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ALLEGATO II

ISTITUTI FINANZIARI SVIZZERI NON NOTIFICANTI E PRODOTTI ESONERATI

Aspetti generali

Il presente allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole stipulato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) includere ulteriori entità, conti o prodotti che

presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità, conti e prodotti, riportati nell’allegato II il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo; oppure (2) stralciare entità, conti e prodotti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco

statunitense.

I. Beneficiari effettivi esonerati. Le seguenti categorie di istituzioni comprendono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come beneficiari effettivi esonerati ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense.

A. Enti pubblici svizzeri

Il Governo federale svizzero, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra, includendo in particolare le istituzioni, gli istituti o i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

B. Banca centrale

La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà.

C. Organizzazioni internazionali

1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;

2. Le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso

organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni

diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 1969 sulle missioni speciali.

D. Gli istituti di previdenza

1. Ogni istituto di previdenza o altra forma di previdenza, costituita ai sensi degli articoli 48

- 49 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità/LPP, dell’articolo 89bis capoverso 6 del Codice civile svizzero (CC) o

dell’articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) in Svizzera;