Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un’entità che svolge tali attività):

a. compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di

deposito, derivati, ecc.); valuta estera; contratti sui tassi di cambio, sui tassi d’interesse e sugli indici; valori mobiliari; o futures su materie prime;

b. gestione individuale e collettiva di portafogli; oppure

c. altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.

Il presente paragrafo 1 n u m e r o (11) va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

(12) L’espressione «compagnia assicurativa specifica» include qualsiasi compagnia assicurativa

(o holding di una compagnia assicurativa) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto.

(13) L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito

secondo il diritto svizzero, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale o sede

commerciale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto svizzero, se tale succursale o sede commerciale è situata in Svizzera.

(14) L’espressione «istituto finanziario di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituto

finanziario costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi filiale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, se tale succursale o sede commerciale è situata nella giurisdizione

partner.

(15) L’espressione «istituto finanziario svizzero notificante» designa qualsiasi istituto finanziario

svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante.

(16) L’espressione «istituto finanziario svizzero non notificante» designa qualsiasi istituto

finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera, identificato nell’allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense è considerato come istituto finanziario estero (Foreign Financial Institute, FFI) ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto

finanziario estero escluso dal campo d’applicazione.

(17) L’espressione «istituto finanziario non partecipante» designa un istituto finanziario estero

che si qualifica come «non partecipante» secondo la definizione contenuta nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2.

(18) L’espressione «conto preesistente» designa un conto finanziario che al 31 dicembre 2013

è gestito da un istituto finanziario svizzero notificante.

(19) L’espressione «nuovo conto» designa un conto finanziario aperto da un istituto finanziario

svizzero notificante a partire dal 1° gennaio 2014 incluso.