Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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in cui sarebbero state notificate se fossero state comunicate direttamente all’IRS dall’istituto finanziario svizzero notificante. Qualora vi sia un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste, l’autorità competente svizzera informa l’autorità competente statunitense e l’istituto finanziario svizzero notificante interessato. In tal caso, nei confronti dell’istituto finanziario svizzero notificante si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e l’autorità
competente svizzera deve trasmettere quanto prima le informazioni richieste all’autorità
competente statunitense;
d. in deroga al paragrafo 3 lettera c del presente articolo, l’autorità competente svizzera non è tenuta
a ottenere e trasmettere il codice TIN del titolare di un conto statunitense senza dichiarazione di consenso se tale codice non è riportato nella documentazione dell’istituto finanziario svizzero notificante. In tal caso, l’autorità competente svizzera ottiene e include nelle informazioni
trasmesse la data di nascita della persona interessata, qualora l’istituto finanziario svizzero
notificante possieda tale data nella propria documentazione.
Parte C – Obblighi degli Stati Uniti
Articolo 6 Trattamento degli istituti finanziari svizzeri
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni istituto finanziario svizzero notificante iscritto nel registro dell’IRS e che soddisfa le condizioni dell’accordo FFI viene
considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471 dell’IRC e non è soggetto alla trattenuta alla fonte.
Articolo 7 Sospensione delle disposizioni concernenti conti statunitensi senza dichiarazione di consenso
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Uniti non richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte conformemente alla sezione 1471 o 1472 dell’IRC in relazione a un conto detenuto da un titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471 dell’IRC) oppure di chiudere tale conto, se:
a. l’istituto finanziario svizzero notificante osserva le istruzioni di cui all’articolo 3 concernenti il conto; e
b. l’autorità competente svizzera trasmette all’IRS le informazioni richieste di cui all’articolo 5 paragrafo 1
entro 8 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
2. Se la condizione di cui al paragrafo 1 lettera b del presente articolo non è soddisfatta, l’istituto
finanziario svizzero notificante sarà tenuto a trattare il conto come detenuto da un titolare recalcitrante secondo la definizione delle disposizioni pertinenti esecutive del Tesoro statunitense, anche mediante trattenuta delle imposte ove previsto da tali disposizioni, a partire da otto mesi dalla la data di ricezione della richiesta di cui all’articolo 5 paragrafo 1 e fino alla data in cui l’autorità competente svizzera trasmette le informazioni richieste all’IRS. Ai sensi del diritto svizzero, l’ammontare dell’imposta trattenuta sui pagamenti a favore di un conto finanziario, compresi il contratto assicurativo con valore di riscatto e il contratto
assicurativo di rendita, è a carico del titolare del conto.
Articolo 8 Trattamento di determinati pagamenti passthru e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari
Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l’onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell’imposta alla fonte sui pagamenti passthru e sui proventi lordi della vendita di strumenti finanziari.