Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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notificante se ha motivo di credere che errori amministrativi o di altra natura possono aver condotto alla notifica d’informazioni scorrette o incomplete, non conforme ai requisiti dell’accordo FFI.

2. Inadempienza grave. Qualora stabilisca che vi sia un’inadempienza grave delle condizioni

dell’accordo FFI o del presente Accordo da parte di un istituto finanziario svizzero notificante, l’autorità competente statunitense informa l’autorità competente svizzera. Se entro 12 mesi dalla prima notifica

d’inadempienza grave da parte dell’autorità competente statunitense l’inadempienza non è risolta, in base al presente paragrafo gli Stati Uniti considerano l’istituto finanziario svizzero notificante come un istituto

finanziario non partecipante. L’IRS mette a disposizione una lista di tutti gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner considerati istituti finanziari non partecipanti.

3. Consultazione tra le autorità competenti. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti possono consultarsi sui casi notificati d’inadempienza grave di cui al paragrafo 2.

4. Ricorso a erogatori esterni di servizi. Secondo le misure dell’accordo FFI e le disposizioni

esecutive del Tesoro statunitense, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono ricorrere a erogatori esterni di servizi per adempiere i requisiti dell’accordo FFI, ma la responsabilità di tali requisiti rimane degli istituti finanziari svizzeri notificanti.

Articolo 12 Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner

1. In relazione all’applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più vantaggiosa di cui alla Parte C e all’allegato l del presente Accordo concessa a un’altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base al quale l’altra giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui alla Parte B del presente Accordo e di essere soggetto alle stesse condizioni di cui alla Parte B e agli articoli 11, 12, 14, e 15 del presente Accordo.

2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell’Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti di applicarla.

Articolo 13 Scambio reciproco d’informazioni

Secondo gli obblighi previsti dalla Convenzione soggetta alle modifiche, gli Stati Uniti continuano a

cooperare con la Svizzera per soddisfare le richieste contemplate dalla Convenzione soggetta alle modifiche concernenti la raccolta e lo scambio d’informazioni su conti in istituti finanziari statunitensi detenuti da

residenti in Svizzera. Inoltre, qualora e nella misura in cui la Svizzera persegua una collaborazione con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA sulla base della notifica diretta o da parte degli istituti finanziari svizzeri al Governo svizzero seguita dalla trasmissione di tali informazioni agli Stati Uniti, questi ultimi sono disposti a negoziare un accordo basato sulla reciprocità secondo le stesse condizioni di accordi simili

conclusi con altre giurisdizioni partner, per quanto entrambe le Parti abbiano stabilito che sono soddisfatte le esigenze di confidenzialità e altri prerequisiti per tale cooperazione.

Parte E - Disposizioni finali

Articolo 14 Consultazioni e modifiche