Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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contratti assicurativi di rendite, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo o un

controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;

3. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o

contratti assicurativi di rendite, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti, ad esempio se l’istituto finanziario in questione non dispone di alcuna registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l’obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte.

4. Conti deposito con un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD.

B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore al 31 dicembre 2013 superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»)

1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi

statunitensi:

a. identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;

b. inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;

c. attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o);

d. attuale numero di telefono negli Stati Uniti;

e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;

f. una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure

g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca, che sia l’unico indirizzo, di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti non è da considerarsi indizio statunitense.

2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera C paragrafo 2 della presente sezione in

riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al