Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;

h. la NFFE non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga; oppure

i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(i) la NFFE è stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi;

(ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall’imposta sul reddito;

(iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali;

(iv) il diritto applicabile del Paese, in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità escludono l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell’entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l’attività di

pubblica utilità svolta dall’entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall’entità; e

(v) il diritto applicabile del Paese, in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo del Paese, nel quale l’entità ha sede, o da uno dei suoi

dipartimenti politici.

C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria

1. Somma dei conti privati. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona fisica un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad

addizionare tutti i conti tenuti presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti. A ogni contitolare di un conto congiunto viene attribuito l’intero saldo o il controvalore del conto congiunto ai fini dell’addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.

2. Somma dei conti commerciali. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da un’entità un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato a