Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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e. ridurre i costi d’applicazione, in alcune circostanze anche mediante sospensione di determinati
obblighi di trattenuta alla fonte e di chiusura del conto, e
f. semplificare le procedure necessarie per l’esercizio degli obblighi di diligenza.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati (di seguito denominati «Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato.
(1) L’espressione «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America e comprende gli Stati federati ma
non i territori statunitensi. Tutti i riferimenti a uno «Stato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Colombia.
(2) L’espressione «territorio statunitense» designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle
Isole Marianne Settentrionali, Guam, il Commonwealth di Porto Rico o le Isole Vergini
americane.
(3) L’espressione «IRS» designa l’Internal Revenue Service, l’autorità fiscale statunitense.
(4) L’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
(5) L’espressione «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha concluso un accordo
vigente con gli Stati Uniti per agevolare l’applicazione della normativa FACTA. L’IRS pubblica una lista che identifica tutte le giurisdizioni partner.
(6) L’espressione «autorità competente» designa:
a. con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato; e
b. con riferimento alla Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o un’autorità da esso designata.
(7) L’espressione «istituto finanziario » designa un ente di custodia, un ente di deposito, una
società d’investimento o una compagnia assicurativa specifica.
(8) L’espressione «importo estero soggetto a notifica», secondo le disposizioni esecutive
pertinenti del Tesoro statunitense, designa un pagamento di proventi fisso oppure determinabile annualmente o periodicamente, che sarebbe soggetto a imposizione alla fonte se provenisse da fonti statunitensi.
(9) L’espressione «ente di custodia» designa qualsiasi entità che come parte essenziale della
propria attività economica detiene valori patrimoniali per conto di terzi. Un’entità detiene valori patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili al possesso di valori patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’entità nel più breve dei seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la
determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’entità.
(10) L’espressione «ente di deposito» designa qualsiasi entità che riceve depositi nel corso
ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga.
(11) L’espressione «società d’investimento» designa qualsiasi entità la cui attività economica