Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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1. La Svizzera prescrive agli istituti finanziari svizzeri notificanti:
a. di iscriversi nel registro dell’IRS entro il 1° gennaio 2014 e acconsentire a soddisfare i requisiti
dell’accordo FFI, anche in relazione all’obbligo di diligenza e di notifica e all’applicazione delle trattenute alla fonte;
b. per quanto riguarda i conti preesistenti identificati come conti statunitensi,
(i) di richiedere a ogni titolare del conto il TIN statunitense una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio
dell’anno considerato e, contemporaneamente, d’informare il titolare del conto mediante lettera dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che, se non vengono forniti il TIN statunitense e il consenso, (1) saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sul conto, (2) le informazioni sul conto potranno dare luogo a una domanda raggruppata
d’informazioni specifiche sul conto da parte dell’IRS, (3) in tal caso, le informazioni sul conto saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente all’articolo 5 del presente Accordo;
(ii) di notificare annualmente all’IRS, secondo i tempi e le modalità previste dall’accordo FFI e dalle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense, le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso; e (iii) in deroga al punto (ii), di notificare all’IRS il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni;
e
c. per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, di ottenere da ogni titolare del conto il
consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto.
2. Ai fini della notifica per gli anni civili 2015 e 2016 la Svizzera prescrive inoltre a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti:
a. per quanto riguarda i conti degli istituti finanziari non partecipanti o gli obblighi nei confronti di tali
istituti esistenti al 31 dicembre 2013 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica ,
(i) di richiedere a ognuno di questi istituti finanziari non partecipanti una dichiarazione
irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell’anno considerato e, contemporaneamente, d’informare l’istituto finanziario non partecipante mediante lettera dell’AFC che, se non viene fornito il consenso, (1) saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sull’importo estero soggetto a notifica pagato all’istituto finanziario non partecipante, (2) tali informazioni potranno dare luogo a una domanda raggruppata da parte dell’IRS concernente informazioni specifiche sul conto o sull’obbligo, (3) in tal caso, le informazioni sul conto o sull’obbligo saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente
all’articolo 5 del presente Accordo;
(ii) di notificare all’IRS il numero di istituti finanziari non partecipanti ai quali nel corso dell’anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali
pagamenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e
b. per quanto riguarda i nuovi conti aperti da un istituto finanziario non partecipante o gli obblighi
contratti con tale istituto a partire dal 1° gennaio 2014 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a notifica, di ottenere da ogni