Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi
a. Se dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è
necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera E paragrafo 4 della presente sezione.
b. Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione oppure il mutare delle circostanze comporta che uno o più indizi statunitensi siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
c. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense conformemente alla presente sezione, è da considerarsi un conto
statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
E. Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato
1. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d’esame allargata,
descritta alla lettera D della presente sezione, entro il 31 dicembre 2014. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario svizzero notificante deve includere le informazioni richieste sul conto per gli anni 2013 e 2014 nella sua prima notifica concernente il conto. Per gli anni successivi le informazioni devono essere notificate ogni anno.
2. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente non è di valore elevato, ma lo diventa l’ultimo giorno dell’anno successivo, per questo conto l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la descritta procedura di esame allargata entro sei mesi
dall’ultimo giorno dell’anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno, nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense, e agli anni successivi.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata di cui sopra per un conto di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più