Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto o della sottoscrizione dell’obbligo.

Articolo 4 Clausola di autorizzazione

Gli istituti finanziari svizzeri che conformemente alle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense concludono un accordo FFI con l’IRS, o che s’iscrivono al registro dell’IRS come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, vi sono autorizzati e pertanto non sono soggetti alle pene di cui all’articolo 271 del codice penale svizzero.

Articolo 5 Scambio d’informazioni

1. Nel quadro dell’applicazione della normativa FATCA, l’autorità competente statunitense può presentare all’autorità competente svizzera domande raggruppate, fondate su informazioni aggregate notificate all’IRS conformemente alle istruzioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b(iii) e paragrafo 2 lettera a(ii) del presente Accordo, riguardo a tutte le informazioni concernenti conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso e agli importi esteri soggetti a obbligo di notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che secondo l’accordo FFI l’istituto finanziario svizzero notificante avrebbe dovuto notificare se avesse ottenuto la dichiarazione di consenso. Tali richieste vengono presentate conformemente all’articolo 26 della Convenzione nella versione modificata dal Protocollo. In conseguenza, tali richieste non possono essere presentate prima dell'entrata in vigore del Protocollo e si applicano alle informazioni relative al periodo a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.

2. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 vengono considerate informazioni che possono essere rilevanti per amministrare o applicare il diritto interno statunitense concernente le imposte contemplate dalla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, e secondo cui l’imposizione non è contraria alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, a prescindere dal fatto che l’istituto finanziario svizzero notificante, o un’altra Parte, abbia contribuito all’inosservanza da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.

3. Se l’autorità competente svizzera riceve una simile domanda raggruppata riguardo a conti statunitensi senza dichiarazione di consenso o importi esteri soggetti a notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che non hanno dato il consenso:

a. l’AFC richiede all’istituto finanziario in possesso delle informazioni d’identificare il titolare del conto o

gli istituti finanziari non partecipanti interessati e di fornire all’AFC entro 10 giorni le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b. l’AFC emana decisioni finali e le comunica in maniera anonima ai soggetti interessati mediante

pubblicazione nel Foglio federale e sul proprio sito Internet. La decisione finale può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso va presentato presso il Tribunale amministrativo federale svizzero. Una copia del ricorso va inoltrata all’AFC. Se l’AFC considera il ricorso infondato, sottopone la propria posizione per decisione al Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale. La decisione del

Tribunale amministrativo federale è definitiva. Se l’AFC considera il ricorso fondato, riesamina la propria decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale immediatamente e

indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale;

c. entro otto mesi dalla ricezione da parte dell’autorità competente statunitense di una domanda

raggruppata concernente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’AFC

trasmette all’autorità competente statunitense tutte le informazioni richieste, nella stessa forma