Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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ALLEGATO I

OBBLIGHI DI DILIGENZA NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA NOTIFICA DI CONTI STATUNITENSI E DI PAGAMENTI A SPECIFICI ISTITUTI FINANZIARI NON PARTECIPANTI

I. Aspetti generali

A. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti conformemente alla procedura di cui al presente allegato I.

B. Ai sensi del presente Accordo si applica quanto segue:

1. tutti gli importi in dollari si riferiscono al loro controvalore in altre valute;

2. il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile;

3. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1, un conto viene trattato come conto statunitense a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I;

4. se non altrimenti definito, le informazioni su un conto statunitense devono essere notificate ogni anno nell’anno civile successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, per

determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, salvo nel caso in cui un conto, considerato come detenuto da un titolare recalcitrante ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, debba essere trattato come conto statunitense ai fini del presente Accordo. L’istituto finanziario svizzero notificante, che ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, deve continuare ad applicare questa procedura negli anni

successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.

II. Conti privati preesistenti. Le seguenti regole e disposizioni esecutive si applicano all’identificazione di conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).

A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Se l’istituto finanziario svizzero notificante

non sceglie altrimenti, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:

1. conti privati preesistenti, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;

2. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o