Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

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a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario.

b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario, il conto non è un conto statunitense.

3. Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.

a. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, con riserva della lettera b del presente paragrafo non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche per il conto in questione.

b. Un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner deve essere trattato come istituto finanziario non partecipante se è identificato come tale ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo.

c. Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare l’entità come istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI, salvo che l’istituto finanziario svizzero notificante:

(1) si procuri dall’entità un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto

finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, di un beneficiario effettivo esonerato o di un istituto finanziario escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense; oppure

(2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, il numero di

identificazione FATCA dell’entità su una lista, pubblicata dall’IRS, degli istituti finanziari esteri.

4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense. In riferimento

al titolare di un conto commerciale preesistente, non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l’istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se l’entità ha soggetti controllanti, (ii) se l’entità è una NFFE passiva, (iii) se uno dei soggetti controllanti è cittadino statunitense oppure ha il proprio domicilio negli Stati Uniti. Per la presente

disposizione l’istituto finanziario svizzero notificante segue l’istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze.

a. Per determinare i soggetti controllanti dell’entità l’istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell’ambito delle procedure