Avamprogetto (Accordo it)

Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati

tradizionali di valori mobiliari; (ii) qualsiasi società di capitali, secondo la definizione di cui al punto (i), appartenente allo stesso «gruppo allargato» (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC; (iii) gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà; (iv) qualsiasi Stato federato o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell’IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione

7701(a)(37) dell’IRC; (vi) qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell’IRC; (vii) qualsiasi fondo d’investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell’IRC; (viii) qualsiasi società d’investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell’IRC o qualsiasi ente inscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all’Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell’IRC; (x) qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664(c) dell’IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell’IRC; (xi) un trader di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures,

contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato; oppure (xii) un broker come definito alla sezione 6045(c) dell’IRC.

(28) L’espressione «entità» indica una persona giuridica o un ente giuridico quale un trust.

(29) L’espressione «entità non statunitense» designa un’entità diversa da una soggetto statunitense.

(30) Un’entità è detta «entità correlata» a un’altra se una delle due controlla l’altra o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un’entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può considerare un’entità come non correlata a un’altra se le due entità non appartengono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC.

(31) L’espressione «TIN statunitense» (taxpayer identifying number) designa il codice fiscale statunitense.

(32) L’espressione «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un’entità.

Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i trustee, l’eventuale protector, i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l’espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti.

L’espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le

raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga

diversamente o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che gli viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica l’Accordo e qualsiasi significato conferito a un’espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.

Parte B- Obblighi della Svizzera

Articolo 3 Direttiva agli istituti finanziari svizzeri