Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto
istituto finanziario non partecipante oppure (iii) una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti;
g. entro il 1° gennaio 2014 l’istituto finanziario deve avere attuato direttive e
procedure per verificare se vi siano conti detenuti da persone di cui alla lettera f e, in caso affermativo, deve notificare questi conti come se fosse un istituto
finanziario notificante oppure estinguerli;
h. l’istituto finanziario deve verificare ogni conto, non detenuto da una persona fisica residente in Svizzera o da un’entità e che sia stato aperto prima della data nella quale l’istituto finanziario ha attuato le direttive e le procedure di cui alla lettera g, conformemente alle procedure descritte nell’allegato I del presente Accordo, applicabili ai conti preesistenti per identificare conti statunitensi o conti, detenuti da istituti finanziari non partecipanti, ed estinguere tali conti identificati oppure notificarli come se l’istituto finanziario fosse un istituto finanziario
notificante;
i. ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e soddisfare le condizioni di cui al presente paragrafo; e
j. l’istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell’apertura o nella tenuta di conti discrimino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano
soggetti statunitensi specifici.
2. Consulente svizzero in investimenti
Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense
l’espressione «consulente svizzero in investimenti» designa un’entità, la cui unica attività consiste nell’erogare servizi di consulenza in investimenti e agire per conto di un cliente (che non sia un veicolo d’investimento collettivo, a meno che esso non sia trattato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense come veicolo qualificato d’investimento collettivo e l’entità in questione non detenga
partecipazioni in esso), in base a una procura o uno strumento analogo (ad es. mandato d’investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, o in base a facoltà
d’investimento nell’ambito di un mandato di amministrazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell’entità che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.
B. Istituti finanziari certificati, ritenuti adempienti. Le seguenti categorie di istituzioni sono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri certificati,
ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense.
1. Istituti senza scopi di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità,
educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura.
2. Comunioni di proprietari per piani costituite in base all’articolo 721 capoverso 2 CC.