Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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1. In caso sorgano difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, una Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l’adempimento.
2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall’articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.
Articolo 15 Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 16 Durata dell’Accordo
1. Ciascuna Parte informa l’altra Parte mediante notifica scritta per via diplomatica
dell’espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. L’accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica e rimane in vigore fino alla sua disdetta.
2. Ogni Parte può disdire l’accordo mediante notifica scritta della disdetta all’altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un anno dalla data di notifica della disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna il 14 febbraio 2013 in due esemplari, in lingua inglese. È redatta una versione in lingua tedesca che, sulla base di uno scambio di note diplomatiche fra le Parti che ne conferma la conformità con il testo inglese, deve essere considerata facente parimenti fede.
PER LA SVIZZERA: PER GLI STATI UNITI D’AMERICA:
Michael Ambühl Donald S. Beyer, Jr.
Allegati Allegato I Obblighi di diligenza
Allegato II Istituti finanziari svizzeri non notificanti l Prodotti esonerati