Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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In base alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense si applica quanto segue:
1. Una società d’investimenti, che sia un veicolo d’investimento collettivo assoggettato alla
normativa svizzera sugli investimenti collettivi di capitali, è trattata come istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo
d’investimento collettivo (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti.
2. In riferimento alle partecipazioni a:
a. un veicolo d’investimento collettivo ai sensi del paragrafo 1,
b. una società d’investimenti che sia un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione partner e di cui tutte le partecipazioni (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o mediante uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti, oppure
c. una società d’investimenti, che funga da veicolo qualificato d’investimento
collettivo ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense,
gli obblighi di notifica di ogni società d’investimenti, che sia un istituto finanziario svizzero (ad eccezione di un istituto finanziario, tramite il quale siano detenute
partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo), includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società d’investimenti e un istituto finanziario svizzero, sono considerati come adempiuti.
3. Se, conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 dell’Accordo, nel caso di una società
d’investimento, che sia un veicolo d’investimento collettivo, le informazioni, che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle disposizioni di un accordo FFI in
riferimento ai partecipanti al veicolo d’investimento collettivo, sono notificate dal veicolo d’investimento collettivo o da un’altra società d’investimenti, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d’investimenti, che siano istituti finanziari svizzeri (includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società
d’investimenti e un istituto finanziario svizzero), tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo, sono considerati come adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense a un
veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non sarà negata la qualifica di istituto finanziario svizzero di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 o di altro istituto finanziario svizzero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al portatore a condizione che: