Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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ritenuto adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense o (v) una NFFE attiva o una NFFE passiva.
B. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, se in base alle informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status.
C. In tutti gli altri casi l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione sul suo status.
1. Se il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense specifico, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense.
2. Se il titolare del conto commerciale è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all’autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Se tale soggetto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.
3. Se il titolare del conto commerciale è (i) un soggetto statunitense, che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) con riserva della lettera C paragrafo 4 della presente sezione un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di
applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro
statunitense, (iv) una NFFE attiva o (v) una NFFE passiva, i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense e non è soggetto a notifica.
4. Se il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario non partecipante
(includendo un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, identificato dall’IRS come istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo), il conto non è un conto statunitense, tuttavia i pagamenti a favore del titolare del conto sono soggetti a notifica conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
VI. Particolari regole e definizioni. Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all’attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:
A. Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali. Un istituto finanziario
svizzero notificante non può basarsi su un’autodichiarazione o evidenze documentali se sa o deve presumere che l’autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Definizioni: le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.