Avamprogetto (Accordo it)
Consultazione 2013/9: Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera per l'applicazione agevolata della normativa FATCA e avamprogetto di legge federale sull'attuazione di tale Accordo · 30 pagine
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AML/KYC e in suo possesso.
b. Per determinare se l’entità è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) sul suo status, salvo che giunga
concretamente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che l’entità è una NFFE attiva.
c. Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante può basarsi su:
(1) le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo non superi 1 000 000 USD; oppure
(2) un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo superiore a 1 000 000 USD.
d. Se una persona, che controlla una NFFE passiva, è un cittadino statunitense oppure domiciliato negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto
statunitense.
E. Tempi per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti
1. La verifica dei conti commerciali preesistenti, con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015.
2. La verifica di conti commerciali preesistenti, il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, ma che il 31 dicembre di un anno successivo superi
1 000 000 USD, deve essere conclusa entro sei mesi dalla scadenza dell’anno civile in cui il saldo del conto supera 1 000 000 USD.
3. Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inattendibili, l’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuovamente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.
V. Nuovi conti commerciali. Le seguenti regole si applicano ai conti detenuti da entità e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti commerciali»).
A. L’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare se il titolare del conto sia (i) un soggetto statunitense specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero