Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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delle casse di compensazione. Tuttavia, poiché anche questi valori patrimoniali sono amministrati dall'istituto, si parla più in generale di gestione degli attivi.

Cpv. 4: questo capoverso precisa i requisiti in materia di liquidità dei fondi di compensazione conformemente al secondo periodo dell'articolo 108 capoverso 1 LAVS. Rispetto alla regolamentazione vigente, nella versione tedesca il termine «Barmittel» è sostituito con quello di «Liquidität». Viene inoltre aggiunto un riferimento alle prestazioni legali che vanno garantite mediante le liquidità dei fondi di compensazione.

Art. 4 Negozi giuridici

Questo articolo illustra le competenze dell'istituto relative alla conclusione di negozi giuridici per lo svolgimento della sua attività di amministrazione del patrimonio: l'istituto può acquistare e vendere titoli e altri strumenti finanziari, ivi incluse quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale.

Non è invece prevista la costituzione di investimenti collettivi di capitale. Se infatti l'articolo 12 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione prevede la possibilità di costituire una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), la creazione dell'istituto permetterà di raggiungere lo scopo perseguito oggi tramite la SICAV, ovvero chiarire la personalità giuridica nei confronti delle controparti. In tal modo si garantisce inoltre che non vi siano deleghe indesiderate di compiti dell'istituto a società di diritto privato e che siano mantenute le competenze di vigilanza e controllo del Consiglio federale.

La formulazione del vigente articolo 10bisdell'ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione, che attribuisce agli organi dei fondi la competenza di agire per conto di questi ultimi, è inadeguata per la nuova legge, poiché i singoli fondi di compensazione non saranno più dotati di personalità giuridica. Compenswiss subentrerà quale unica controparte (in particolare per le transazioni finanziarie).

Art. 5 Responsabilità

L'istituto risponde dei suoi impegni esclusivamente con il suo patrimonio complessivo, a prescindere dal motivo della loro esistenza. La responsabilità è pertanto limitata alla totalità degli attivi dei tre fondi di compensazione e a un eventuale capitale d'esercizio dell'istituto.

Nel quadro dei rapporti interni, si applica il principio seguente: se l'istituto ha contratto un impegno in seguito a un negozio giuridico, i tre fondi di compensazione se ne faranno carico in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione economica al negozio in questione.

Se l'impegno dell'istituto deriva invece da un atto illecito, l'onere deve essere ripartito tra i fondi di compensazione in base alla chiave di ripartizione determinante per le spese di esercizio e di amministrazione di cui all'articolo 17.

Art. 6 Organi

Gli organi fanno parte della personalità della persona giuridica e agiscono in suo nome. La presente disposizione elenca gli organi di compenswiss, che corrispondono agli organi abituali degli enti autonomi della Confederazione, e lo fa in modo esaustivo, al fine di poter prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità. Si evita così la sussistenza di organi di fatto. Rispetto al diritto della società anonima, le vigenti normative in materia di organizzazione attribuiscono già oggi una posizione speciale alla direzione degli istituti della Confederazione. Questo organo dispone infatti di ampie competenze operative, chiaramente attribuitele già nell'atto organizzativo, il che rende anche palese il carattere formale e non semplicemente fattuale della sua posizione di organo. La separazione netta e vincolante dell'attività strategica da quella operativa è volta a consentire la collaborazione tra il Consiglio di amministrazione e la direzione secondo un sistema di controlli ed equilibri (principio dei «checks and balances»).

Art. 7 Consiglio di amministrazione

Cpv. 1 e 2: Il Consiglio di amministrazione è l'organo supremo dell'istituto. La sua composizione è il più possibile ristretta, al fine di favorire la rapida adozione delle decisioni, ma al contempo sufficientemente ampia da consentirgli di beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze acquisite dai suoi membri in vari settori e di ripartire tra di loro le funzioni di direzione e di controllo. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da persone dotate delle competenze necessarie per garantire l'adozione di decisioni nel quadro di uno scambio di opinioni critico con la direzione. Esso resta composto da 11 membri che rappresentano adeguatamente gli assicurati, le associazioni economiche svizzere (datori di lavoro e lavoratori) e la Confederazione. Data l'importanza della partecipazione di quest'ultima al finanziamento dei fondi di compensazio-