Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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L’avamprogetto si attiene ai principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo rapporto del 13 settembre 20069 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (di seguito «Rapporto sul governo d’impresa») e nel rapporto supplementare del 25 marzo 200910 concernente il Rapporto sul governo d’impresa (di seguito «rapporto supplementare»).
1.2 La normativa proposta
1.2.1 Costituzione di un istituto di diritto pubblico
Il presente avamprogetto prevede la costituzione di un istituto di diritto pubblico incaricato di amministrare i fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Un «istituto» è un ente autonomo dal punto di vista finanziario e organizzativo, incaricato di un compito pubblico ben definito. Anche se compenswiss sarà un istituto della Confederazione, il patrimonio dei fondi di compensazione non apparterrà a quest’ultima bensì all’AVS, all’AI e alle IPG in base alle rispettive quote.
L’istituto sarà dotato di personalità giuridica e iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione di «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)». Con la sua costituzione e la designazione dei suoi organi, compenswiss acquisirà personalità giuridica ed avrà dunque uno statuto giuridico proprio e univoco. Allo stesso tempo i fondi di compensazione AVS, AI e IPG perderanno la loro personalità giuridica. Grazie alla nuova forma giuridica e all’iscrizione nel registro di commercio, i partner contrattuali – in particolare quelli esteri – potranno identificare formalmente il loro partner economico. La regolamentazione proposta dovrebbe così permettere un allentamento delle condizioni imposte a compenswiss per talune operazioni finanziarie, in particolare per quanto concerne le garanzie richieste.
Sotto la sua nuova forma giuridica, compenswiss continuerà ad amministrare i fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Dovrà pertanto assicurare la costante disponibilità delle liquidità necessarie al pagamento delle prestazioni delle tre assicurazioni sociali e investire il patrimonio in modo da garantire un rapporto ottimale tra la sicurezza e il conseguimento di un rendimento conforme al mercato. Conformemente al suo mandato e alla sua strategia, compenswiss attuerà dunque una politica d’investimento adeguata, da un lato, all’elevato bisogno di liquidità e, dall’altro, all’orizzonte d’investimento breve dei tre fondi di compensazione.
1.2.2 Aggiornamento, trasparenza e vigilanza
L'AVS, l'AI e le IPG sono entità uniche nel loro genere la cui organizzazione non può essere paragonata a quella delle società di diritto privato (p. es. le società anonime). I loro compiti e le loro responsabilità sono ripartiti tra diversi attori: gli organi esecutivi, l'Ufficio centrale di compensazione e l'entità incaricata dell'amministrazione del patrimonio dei fondi di compensazione. Questo sistema di lunga data si è dimostrato valido fino ai nostri giorni e non è messo in discussione dal presente avamprogetto.
La costituzione di un istituto di diritto pubblico incaricato di amministrare i fondi di compensazione offre l’occasione per aggiornare le strutture dell'amministrazione del patrimonio. Per attuare questo cambiamento occorre in particolare mettere in vigore una legge conforme alle direttive della Confederazione sul governo d’impresa (Rapporto sul governo d’impresa e rapporto supplementare), aumentare la trasparenza delle basi giuridiche, delle strutture, della ripartizione delle competenze, della tenuta dei conti nonché dell’informazione e definire principi per la vigilanza sull’istituto.
La legislazione sui fondi di compensazione AVS, AI e IPG si ispira ancora oggi al messaggio del 24 maggio 194611 relativo alla LAVS. Le basi legali per la loro amministrazione sono contenute nella LAVS, nella LAI, nella LIPG e nell’ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione. Queste disposizioni sparse sono state adottate senza una vera e propria visione d’insieme. Il presente avamprogetto si prefigge pertanto di aggiornare le basi giuridiche, tra l’altro, mediante un raggruppamento sistematico delle disposizioni di rilievo concernenti i compiti, i principi che ne reggono l’esecuzione e l’organizzazione.
L'avamprogetto definisce in modo chiaro e trasparente l’organizzazione interna dell’istituto, designando gli organi (Consiglio di amministrazione, direzione e ufficio di revisione) e definendo le loro rispettive competenze e responsabilità. In questo contesto sono stabiliti anche i compiti e le competenze del Consiglio federale in quanto autorità di vigilanza. La funzione di ufficio di revisione continua a essere attribuita al Controllo federale delle finanze (CDF).
9 FF 2006 7545
10 FF 2009 2225
11 FF 1946 II 349