Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine
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La separazione finanziaria dei fondi, nonostante la gestione patrimoniale comune, richiede disposizioni chiare in materia di presentazione dei conti e di rapporti finanziari. Data questa necessità, il presente avamprogetto definisce anche i compiti e le responsabilità negli ambiti della gestione patrimoniale, della tenuta dei conti e dei rapporti annuali.
1.2.3 Politica d’investimento
Nonostante i fondi di compensazione siano amministrati in comune, i tre patrimoni mantengono la loro indipendenza reciproca anche sotto il tetto comune della nuova istituzione. Di conseguenza è escluso qualsiasi finanziamento trasversale tra di essi, per evitare che in caso di problemi finanziari un’assicurazione possa attingere al patrimonio di un’altra. È quindi essenziale che per ciascuno dei fondi vengano tenuti un conto economico e un bilancio separati. Nel caso dei conti economici, ciò avveniva già prima della separazione dei fondi di compensazione. Nonostante la separazione del finanziamento e della contabilità, i patrimoni continuano per principio a essere investiti in comune, mentre i risultati sono attribuiti ai fondi in proporzione alla loro quota di partecipazione ai singoli investimenti. Questa quota può variare in funzione dei rispettivi profili d’investimento e di rischio. Un investimento patrimoniale può pertanto essere effettuato anche solo per uno o due dei fondi di compensazione. In tal caso le posizioni di bilancio e i ricavi in questione sono attribuiti soltanto al/i fondo/i interessato/i.
La legge stabilisce i principi per l’attività d’investimento dell’istituto, vale a dire: la garanzia della sicurezza degli investimenti conformemente al profilo di rischio di ciascun fondo di compensazione, la garanzia della liquidità dei fondi e il conseguimento di un rendimento di mercato. Al fine di raggiungere questi obiettivi, le strategie d’investimento dei fondi di compensazione si basano già oggi su strutture di rischio differenti. Per ogni fondo di compensazione va definito un proprio profilo di investimento e di rischio. L’istituto effettua gli investimenti per conto dei fondi d’investimento in misura diversa secondo le rispettive strategie di rischio. È per questo motivo che possono esservi differenze nelle summenzionate quote di partecipazione dei fondi ai singoli investimenti.
Uno dei compiti principali dei fondi è quello di mettere a disposizione delle casse di compensazione liquidità sufficienti per pagare le prestazioni agli assicurati. Mentre per le casse pensioni, per esempio, ciò che conta sono gli impegni a lungo termine, nell’AVS, nell’AI e nelle IPG, a causa del sistema di ripartizione, non è possibile calcolare tali impegni nei confronti dei beneficiari di rendite per avere un ordine di grandezza di riferimento per la ripartizione dei rischi. I fondi di compensazione devono quindi disporre costantemente di liquidità sufficienti per garantire il funzionamento delle assicurazioni. Le basi legali del 1 pilastro prevedono già oggi disposizioni concernenti il livello minimo dei fondi di compensazione: secondo il vigente articolo 107 capoverso 3 LAVS, il livello del Fondo di compensazione AVS non deve scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno (art. 79 cpv. 3 LAI). La soglia del 50 per cento delle uscite di un anno vale anche per il Fondo di compensazione IPG (art. 28 cpv. 3 LIPG). Nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, per il Fondo di compensazione AVS è inoltre previsto un meccanismo d’intervento che prevede misure automatiche qualora il suo livello scenda al di sotto di una nuova soglia legale pari al 70 per cento delle uscite di un anno12. Questa proposta sottolinea quanto sia importante che i fondi di compensazione dispongano di sufficienti liquidità, affinché le casse di compensazione possano fornire le prestazioni legali dell’AVS, dell’AI e delle IPG.
Mentre con la modifica del 29 agosto 201213 dell’ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG era stata introdotta la possibilità di fondare una società d’investimento a capitale variabile (SICAV), il presente avamprogetto non prevede più la possibilità di costituire SICAV o altre forme di investimento collettivo di capitale. La SICAV (quale alternativa alla creazione di un istituto di diritto pubblico) aveva lo scopo di costituire un’entità comune per l’attività d’investimento dei tre fondi indipendenti, senza produrre solidarietà indesiderate tra le assicurazioni. A causa di alcuni problemi di attuazione (riguardanti p. es. la vigilanza e l’amministrazione) per finire si è rinunciato alla costituzione di una SICAV che includesse il patrimonio complessivo dei tre fondi di compensazione. Grazie alla costituzione di compenswiss è ora possibile risolvere i problemi di rappresentanza dei tre fondi verso l’esterno. Se si continuasse ad ammettere la possibilità di costituire una SICAV (p. es. per una parte del patrimonio), si dovrebbero emanare ulteriori disposizioni, poiché continuerebbero a sussistere i menzionati problemi nell’ambito della vigilanza, del controlling e delle remunerazioni. La costituzione di una tale società d’investimento collettivo implicherebbe inoltre il trasferimento parziale o integrale dei valori patrimoniali
12 Messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, FF 2015 1
13 RU 2012 5055