Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 26 pagine

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Cpv. 2: per «istituto» si intende un ente autonomo dal punto di vista finanziario e organizzativo, incaricato di un compito pubblico ben definito. Compenswiss soggiace dunque alle proprie disposizioni organizzative. Data la sua autonomia di gestione, l'istituto deve tenere una contabilità propria, il che significa che non soggiace alla legge federale del 7 ottobre 200525 sulle finanze della Confederazione (art. 2 lett. f, a contrario).

Cpv. 3: Nello svolgimento dei suoi compiti, esso deve vegliare a che i suoi mezzi siano impiegati in modo economico e orientato ai risultati e alle prestazioni.

Cpv. 4: per garantire, se del caso, una maggiore flessibilità, è il Consiglio federale a stabilire la sede dell'istituto. Attualmente, i fondi di compensazione sono amministrati a Ginevra ed è prevedibile che questa città ospiterà anche la sede del futuro istituto.

Cpv. 5: gli istituti di diritto pubblico che non sono tenuti a iscriversi nel registro di commercio hanno comunque il diritto di farlo26. I vantaggi dell'iscrizione consistono nella garanzia della trasparenza e nella presunzione di conoscenza, in particolare per quanto concerne le persone autorizzate a firmare (art. 932 segg. del Codice delle obbligazioni27[CO]). I terzi nei confronti dei quali un'iscrizione nel registro di commercio è diventata efficace non possono appellarsi al fatto di non esserne stati a conoscenza.

Nel 2013 i fondi di compensazione AVS, AI e IPG hanno proceduto alla revisione della loro identità visiva per mettere in risalto le loro caratteristiche, evidenziando concetti importanti, quali la professionalità, il dinamismo, l'idea di solidarietà legata alle assicurazioni sociali, il legame con il Paese e il federalismo, Tale riflessione ha portato alla creazione di un logo comune e alla scelta della denominazione «compenswiss»,

che esprime la missione generale dei fondi di compensazione e sottolinea il carattere finanziario delle loro attività. Dal 3 dicembre 2013 il marchio è protetto e dal gennaio del 2014 i fondi di compensazione operano con questo nome. Si prevede di iscrivere l'istituto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)», il che consentirà di situare più chiaramente l'istituto sia in Svizzera che all'estero.

Art. 2 Compito

L'istituto è incaricato di amministrare i fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Si tratta di far sì che siano sempre disponibili le liquidità necessarie ai pagamenti delle prestazioni delle tre assicurazioni summenzionate e di investire il patrimonio in modo da garantire un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento conforme alle condizioni di mercato. L'istituto non assume altri compiti per conto dell'AVS, dell'AI e delle IPG e non è responsabile per le attività degli organi esecutivi di queste assicurazioni.

Art. 3 Amministrazione del patrimonio

Cpv. 1: questa disposizione riprende quella dell'articolo 11 capoverso 1 della vigente ordinanza concernente l'amministrazione dei fondi di compensazione. L'istituto amministra in comune i tre fondi di compensazione, che perdono così la personalità giuridica.

Cpv. 2: i tre fondi di compensazione dispongono di patrimoni diversi e costituiscono gli strumenti di compensazione di assicurazioni autonome che presentano dinamiche differenti tra loro. A prescindere dall'amministrazione comune, questo rende necessaria la definizione di un profilo di investimento e di rischio proprio per ciascuno dei fondi. I criteri su cui basare i profili di rischio vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Cpv. 3: questo capoverso, che ricalca il contenuto del primo periodo dell'articolo 108 capoverso 1 LAVS, stabilisce che i mezzi devono essere impiegati in modo da fruttare un rendimento adeguato sia alla sicurezza degli investimenti che al profilo di rischio dei singoli fondi di compensazione, conformemente ai loro rispettivi profili di investimento. La sicurezza degli investimenti e il rendimento conseguibile sono per principio obiettivi in contrasto tra loro, ragion per cui si parla di rapporto ottimale tra i due. In questo contesto è stato aggiunto il rimando al profilo di investimento e di rischio specifico, che corrisponde alla prassi attuale.

La terminologia è stata adeguata rispetto alla regolamentazione vigente: d'ora in poi gli attivi saranno «gestiti» e non più «investiti». Questo adeguamento esprime il fatto che una parte degli attivi non può essere investita, come ad esempio l'immobile in cui ha sede l'istituto o le liquidità che devono essere a disposizione

25 RS 611.0

26 Attualmente è in fase di preparazione una modifica in tal senso dell'articolo 932 CO (https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregister.html). Al riguardo si rimanda inoltre a Zihler, «SHK-HRegV, Art.

106 ff. N 1 ff.», in Rino Siffert, Nicholas Turin (a c.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Berna 2013.

27 RS 220